giovedì, 25 Aprile, 2024
Sanità

Ospedali, per gli interventi ordinari scatta la valutazione “rischio/beneficio”

Non solo l’emergenza coronavirus, ma sono migliaia in Italia i pazienti in cura negli ospedali o che aspettano di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Così come chi deve sottoporsi a cicli di chemio, alle dialisi, ad interventi urgenti. Sui tempi di intervento dipenderà dai casi, dalla gravità, dalla situazione dei pazienti. E ci sarà una valutazione su “rischi e benefici”. Per evitare che ogni Regione e ogni ASL intervenga a modo proprio il Ministero della Salute con una circolare sta dettando come deve essere affrontata in modo univoco la riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali decise a livello locale in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio.

LA CIRCOLARE:

Le indicazioni messe a punto sono precise, ci sono indicazioni operative, condivise ed approvate dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. Nel documento si chiariscono quali, tra attività ambulatoriale e di ricovero, devono essere garantite e quali possono essere procrastinate con specifiche “indicazioni generali per la riprogrammazione delle attività da considerare clinicamente differibili in base a valutazione del rapporto rischio-beneficio”.

“In considerazione delle disposizioni urgenti concernenti il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 emanate dal Governo ed alla luce delle indicazioni generali in merito alla rimodulazione dell’attività programmata già contenute in precedenti circolari ministeriali”, si fa presente nella nota.
L’obiettivo è quello di  “rendere omogenee le eventuali iniziative di riorganizzazione delle attività ospedaliere di ricovero diurno e ordinario e ambulatoriali che si rendessero necessarie allo scopo di soddisfare il potenziale incremento delle necessità di ricovero e di limitare i flussi di pazienti all’interno delle strutture di assistenza”.

Ecco le nuove indicazioni ministeriali in cui si prevedono i tempi di ricovero in base alla situazione del paziente.

ATTIVITÀ AMBULATORIALE PER PRESTAZIONI GARANTITE DAL SSN

NON PROCRASTINABILE:
prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal Piano nazionale per le liste d’attesa (PNGLA 2019-2021) di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:  U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.

PROCRASTINABILE:
prestazioni specialistiche afferenti alle classi di priorità come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019:

– D (Differibile), da eseguire entro 30 giorni per le visite o 60 giorni per gli accertamenti diagnostici: queste prestazioni dovranno essere valutate singolarmente in base al quesito diagnostico;
– P (Programmata) da eseguire entro 90/120 giorni. Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

ATTIVITÀ DI RICOVERO PER PRESTAZIONI GARANTITE DAL SSN

NON PROCRASTINABILE:
– ricoveri in regime di urgenza;
– ricoveri elettivi oncologici;
– ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A* (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019).

PROCRASTINABILE:
– ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità B* e C* (come definite dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato-Regioni 21.02.2019). Questi casi verranno valutati singolarmente dal Direttore Sanitario e dai Direttori delle Unità Operative di afferenza della lista di attesa in base alle caratteristiche cliniche;
– ricoveri elettivi classe di priorità D* (come definita dal PNGLA 2019-2021 di cui all’Intesa Stato Regioni 21.02.2019). Tali prestazioni dovranno essere riprogrammate non appena possibile.

* Nota: Queste le classi di priorità per i ricoveri ospedalieri indicate dal Pinao nazionale per le liste d’attesa richiamate dalla cicolare del minitsero:

Classe A: Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.

Classe B: Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

Classe C: Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.

Classe D: Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.

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