mercoledì, 24 Aprile, 2024
Politica

La vittoria del “SI” al referendum è il tagliando, a metà strada, della XVIII Legislatura? E l’altra metà col fiato sul collo al Governo Conte2?

Sembra l’eternità da quel fatidico 4 marzo del 2018, data delle elezioni dei Parlamentari della Repubblica per la vigente diciottesima legislatura. Essa è iniziata il successivo 23 marzo, proprio allo scadere del tempo massimo previsto dall’articolo 61 della Costituzione, il quale dispone che ”La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.”

La diciassettesima legislatura è stata la terza tra le più longeve; il primato, invece, appartiene alla prima legislatura, durata 1.874 giorni – dall’8 maggio 1948  al 24 giugno 1953 -, seguita dalla IV e dalla XIII, di pari durata, esattamente di 1.847 giorni e sono le uniche che hanno completato le rispettive legislature. La più breve è stata quella dell’Assemblea Costituente, di 586 giorni, con le elezioni il 2 giugno del 1946 e durata di legislatura, dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948. Le fasi preparatorie alla prima legislatura, dopo la Costituente, furono non brevi, per gli adempimenti propedeutici all’avvio della prima Repubblica dopo il regime fascista; le elezioni ebbero luogo il 18 aprile 1948 e l’inizio della legislatura l’8 maggio.

L’attuale legislatura, a data corrente, giorno più o giorno meno, è quasi a metà percorso, essendo la sua scadenza naturale il 3 marzo 2023, come è altrettanto naturale domandarsi che ne sarà dell’altra metà e  quanto durerà il  Governo Conte2.

Sono domande non di semplice curiosità perché nelle rispettive evoluzioni e durate del Parlamento e Governo,  si annidano speranze, aspettative e desideri che mandano in fibrillazione, a giorni alterni, tutti i soggetti politici e, persino, molti cittadini comuni, facendo produrre  adrenalina da  tifosi da stadio.

Il periodo alle spalle è stato molto turbolento, costellato da continui litigi sin dalle elezioni dei Presidenti di Camera e Senato, proseguendo, per circa due mesi, fino alla nascita del Governo Conte1, in data 18 maggio 2018, grazie ad un escamotage con la stipula di un “contratto atipico” tra due forze politiche dichiaratamente avversarie, per non dire agli antipodi, benché nate entrambe sotto il sole delle proteste. La prima forza politica, con il preconcetto di “Roma ladrona”, entra col cappio in Parlamento; l’altra, col motto “via la casta, onestà, onestà“, entra in Parlamento con la metafora di aprirlo come una scatoletta di tonno. Due forze politiche che entrano in Parlamento in due epoche diverse, la prima nel 1993, dopo gli effetti di mani pulite, la seconda, dopo dieci anni, nel 2013, entrambe con idee bellicose, rivoluzionarie, accompagnate anche da gesti e comportamenti biasimevoli. 

Metodi diversi e finalità simili li portano ad un matrimonio di interessi, durato appena un anno, perché già nell’estate del 2019, le insofferenze sempre più forti ed evidenti, raggiungono livelli di rottura, fino a quando, in pieno caldo agostano, avviene la separazione, a seguito della quale, il 5 settembre 2019, viene stipulato altro contratto matrimoniale tra l’abbandonato Movimento 5Stelle, il Partito democratico ed altre forze minori, verso i quali vi erano, fino a quella data, ataviche avversità e preconcetti; ma nei matrimoni di interesse il carattere, il tatto e le bellezze contano poco. 

A parte ogni paragone, il Presidente della Repubblica ha fatto il possibile per dotare subito di altro Governo il Paese tra queste ultime forze politiche, permanendo Presidente del Consiglio la stessa persona, nella figura del professore Giuseppe Conte, dal quale l’appellativo di Conte2. 

Sin da subito non sono state risparmiate minacce politiche di ogni tipo, con una incalzante e morbosa attività di svilimento e, spesso, anche di denigrazione delle singole persone e del loro operato, fino a sollecitarne ad alta voce, sistematicamente, le dimissioni, perché un Governo inadatto, incapace e non idoneo a risolvere le numerose problematiche, sebbene di fronte all’evidente difficile e triste situazione sociale provocata dalla pandemia da covid19, i cui effetti sono destinate a perdurare ancora  a lungo.

Ma la pressione da parte delle forze di opposizione, sempre incalzante già durante la campagna per il referendum e per le concomitanti elezioni dei sette Presidenti e rispettivi Consigli regionali, delle due elezioni suppletive al senato della Repubblica in Sardegna  e di oltre mille sindaci e consigli comunali, è particolarmente aumentata a seguito dei relativi risultati elettorali, letti ed interpretati in modo diverso da ogni forza politica, secondo cui ognuno ha vinto.

Le forze politiche che premono, sistematicamente, per lo scioglimento anticipato delle Camere e conseguenti elezioni, sminuiscono il principio dell’articolo 60 della Costituzione nel quale si dispone che “ La Camera  dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.” Come anche per l’eventuale scioglimento anticipato delle Camere, incalza il successivo articolo  88, disponendo che “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.”

Per quanto riguarda, invece, ipotesi di eventuali crisi di governo, è sempre il Presidente della Repubblica che ha il dovere di ricucire eventuali smagliature, ricorrendo alle sue prerogative, le così dette “consultazioni”. Infatti “Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i ministri.” (art. 92)

Il pretesto delle elezioni anticipate ad ogni costo verrebbe motivato, essenzialmente, in visione della data di scadenza del mandato Presidenziale, 3 febbraio 2022. Nel frattempo la volontà popolare ha avallato con l’esito del referendum, il 21 settembre scorso,  la riduzione del numero dei parlamentari, con effetti,  come stabilito nella Legge referendaria, dalla successiva legislatura, la cui scadenza naturale è il 4 marzo 2023, esattamente dopo un anno dall’elezione del Presidente della Repubblica con i criteri attualmente vigenti.

È una questione psicologica o di rilevanza giuridica, ovvero formale o sostanziale la divergenza tra l’elezione del Presidente della Repubblica con il quorum della legislatura vigente, cioè di 951 parlamentari più 58 delegati regionali, invece del quorum previsto a seguito della riduzione del numero dei parlamenti, pari a 600, i cui effetti decorrono della successiva legislatura? Mentre permarrebbe invariato il numero dei delegati tassativamente previsti nel vigente articolo 83, per il quale non è stata avviata alcuna revisione.

In tutto questo c’è aria di Corte Costituzionale.

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