In occasione della imminente Seconda Giornata Nazionale di Educazione e Prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari di domenica prossima, 12 marzo, indetta dal Ministero della Salute con proprio decreto del 27 gennaio dello scorso anno, Federsanità, Confederazione delle Federazioni Regionali Federsanità ANCI, cui aderiscono le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere del nostro Paese, ribadisce che i medici e gli operatori sanitari vanno rispettati e tutelati in quanto possono dare sempre una mano perché sono e saranno sempre dalla parte dei pazienti.
In attesa della pubblicazione della Prima Relazione redatta dall’Osservatorio Nazionale per la Sicurezza degli Esercenti la Professione Sanitaria istituito sempre dal Ministero della Salute, inviata al Ministro Orazio Schillaci, attento e sensibile alla problematica fin dal suo insediamento, abbiamo chiesto alla Presidente di Federsanità i percorsi principali che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere seguono per mitigare e circoscrivere il fenomeno.
“In attesa di Linee Guida aggiornate e di eventuali ulteriori provvedimenti, che porremo subito in essere e che potrebbero scaturire dopo l’esame del documento prodotto dall’Osservatorio, ha precisato Tiziana Frittelli, Presidente di Federsanità, mi risulta che le nostre Aziende associate stanno già trattando il rischio aggressioni tenendo presente la legge 15 gennaio 2021, n. 4. “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro”, entrata in vigore ad ottobre del 2022.
Partendo dalla definizione di «violenza e molestie» nel mondo del lavoro che indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un’unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere, si potrà intervenire nel Documento della valutazione del rischio con maggiore chiarezza ed incisività.”
Vale la pena riprendere quanto riportato in un Fact Seet della Sovrintendenza Sanitaria INAIL di un anno fa, ancora valido. I dati del fenomeno confortano l’ipotesi che vi è ancora oggi una sottostima del fenomeno.
Difatti, nell’intero quinquennio 2016-2020, nella Sanità e assistenza sociale sono stati oltre 12 mila i casi di infortunio in occasione di lavoro accertati positivamente dall’Inail e codificati secondo la variabile Esaw/3 Deviazione “80 – sorpresa, violenza, aggressione, minaccia, ecc.”. Una media, quindi, di circa 2.500 casi l’anno. Il 46% di tali infortuni è concentrato nell’Assistenza sanitaria (ospedali, case di cura, studi medici), il 28% nei Servizi di assistenza sociale residenziale (case di riposo, strutture di assistenza infermieristica, centri di accoglienza, ecc.) e il 26% nell’Assistenza sociale non residenziale.
Gli infortunati sono per quasi tre quarti donne, con donne vittime di episodio di violenza negli ospedali e nelle case di cura nel 64% dei casi e l’80% dei casi nelle strutture di assistenza sociale residenziale e non. La professionalità (secondo la codifica Istat Cp2011) più colpita, è quella dei “tecnici della salute” che concentra più di un terzo del totale dei casi: sono prevalentemente infermieri ma anche educatori professionali, normalmente impegnati nei servizi educativi e riabilitativi all’interno dei servizi sanitari o socio-educativi con minori, tossicodipendenti, alcolisti, carcerati, disabili, pazienti psichiatrici e anziani.
Seguono con il 25% dei casi gli operatori sociosanitari delle “professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali” e col 15% le “professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati” (soprattutto operatori socio-assistenziali e assistenti-accompagnatori per disabili). Con sensibile distacco, pari al 5% dei casi di aggressione nella Sanità, la categoria dei “medici”, per la quale si evidenzia che non rientrano nell’obbligo assicurativo Inail medici generici di base e liberi professionisti.
Va segnalato, infine, che appaiono rilevanti le modifiche apportate in materia aggressioni in sanità, all’articolo 583-quater del codice penale. Nel delitto di Lesioni personali gravi o gravissime, alla figura del pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, viene aggiunta quella del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.