giovedì, 28 Marzo, 2024
Politica

Consultazioni elettorali e polemiche, ora c’è la legge: si vota 20-21 settembre. Lite sul sovrapporsi di regionali e referendum

Un inter parlamentare tormentato sconfinato nelle polemiche Parlamentari, contrapposizioni politiche e istituzionali. Alla fine il decreto-legge 26/2020, in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020, è legge. La data che dovrà essere scelta per le urne non viene esplicitamente prevista dal provvedimento che si limita solo ad indicare una finestra temporale, che potrebbe essere quella del 20 e 21 settembre. Il provvedimento naturalmente deve tener conto di tutte le disposizioni eccezionali previsti a causa dell’emergenza Covid-19. Le disposizioni, infatti, secondo le prescrizioni e norme, sono volte a: “posticipare i termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste nel 2020”, si legge nel dispositivo, “estendere l’applicazione del principio dell’election day ai fini dello svolgimento del referendum costituzionale sul testo di legge costituzionale circa la riduzione del numero dei parlamentari; ridurre (ad un terzo) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione di liste e candidature nelle elezioni comunali o regionali (in questo secondo caso, salva diversa determinazione della regione interessata) dell’anno 2020”.

Per la posticipazione delle consultazioni elettorali, le scadenze interessate concernono: elezioni suppletive per la Camera e per il Senato; elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali; elezioni dei consigli provinciali nonché dei Presidenti delle province; elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e per l’elezione del Presidente, nelle regioni a statuto ordinario.

In merito alle suppletive per la Camera e il Senato: viene fissato il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, in 240 giorni dalla dichiarazione della vacanza (anziché i 90 giorni previsti dalla legge elettorale).

Per quanto riguarda le elezioni comunali e circoscrizionali: il turno annuale ordinario del 2020 viene posposto ad una domenica e successivo lunedì compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre (anziché una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno). È previsto si voti nello stesso periodo anche per l’elezione dei consigli comunali e circoscrizionali che debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verifichino entro il 27 luglio 2020 (salvo che – per le elezioni circoscrizionali – il consiglio comunale rimanga in carica fino a scadenza naturale nel 2021, come ad esempio Roma). Circa le elezioni dei Presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020: si prevede che si svolgano entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali, con la conseguente proroga della durata del mandato fino al rinnovo degli organi.

Per le Regioni a statuto ordinario: è estesa di tre mesi la durata in carica dei consigli regionali il cui rinnovo sia previsto entro il 2 agosto 2020. E si stabilisce che le elezioni si svolgano in un lasso temporale tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo alla nuova scadenza del mandato, ovvero nella domenica e lunedì compresi nei sei giorni ulteriori. In pratica la legislatura che in Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia scadeva lo scorso 31 maggio viene prolungata al 31 agosto e le elezioni potranno svolgersi a partire dal 6 settembre.

L’intervento normativo, come spiegato nel preambolo al decreto legge, è stato adottato in considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 al fine “di evitare, con riferimento all’espletamento delle suddette procedure elettorali, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguità sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus”.  E, proprio per questo motivo, è stato ridotto ad un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature per le elezioni comunali e regionali, salvo diversa disposizione adottata, per queste ultime, dalle Regioni. Viene poi stabilita l’applicazione delle norme sulla par condicio.

Il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di 5 articoli. L’articolo 1 reca le disposizioni di rinvio delle consultazioni elettorali, differenziato per tipo di elezione. Nel corso dell’esame alla Camera è stata approvata l’abrogazione del comma 2 che prevedeva un ulteriore rinvio di massimo tre mesi, in caso di “sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid-19”, delle consultazioni elettorali anche se già indette.

L’articolo 1-bis reca disposizioni per consentire lo svolgimento contestuale delle consultazioni elettorali e del referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari (election day). Estende anche alla giornata di lunedì le operazioni di voto. Reca inoltre ulteriori disposizioni sul procedimento preparatorio elettorale per le elezioni previste nel 2020. L’articolo 1-ter dispone che le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020 si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali previsti dai protocolli sanitari di sicurezza adottati dal Governo.

L’articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria secondo la quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 3, infine, dispone in ordine alla entrata in vigore, fissata al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia al 21 aprile 2020.

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