mercoledì, 1 Maggio, 2024
Sanità

Pronto il decreto semplificazioni per ricette elettroniche ‘lunghe’

Il Governo dovrà varare le nuove norme risolutive per la carenza di farmaci

E’ pronto il testo del decreto semplificazioni, che arriverà a Palazzo Chigi, contenente la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per accelerare procedimento in materia farmaceutica e sanitaria. E che si occupa anche misure che riguardano la patologie croniche. Per queste ultimi è previsto che il medico prescrittore potrà indicare nella ricetta elettronica ripetibile nell’arco temporale di un anno. I farmacisti dovranno informare i pazienti sulle corrette modalità di assunzione dei medicinali prescritti, così come sul monitoraggio dell’aderenza terapeutica.

Carenza dei farmaci

Inoltre il decreto contiene anche misure per affrontare la carenza dei farmaci. L’interruzione di una confezione di un medicinale dovrà essere comunicata dall’azienda produttrice ad Aifa almeno due mesi prima dell’interruzione, ora sono quattro. In dettaglio la nuova normativa prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 agosto 2024, uno o più decreti legislativi relativi alla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia farmaceutica e sanitaria. Nel farlo, l’Esecutivo dovrà però osservare i seguenti principi e criteri direttivi specifici: previsione di una disciplina per la preparazione, la produzione, la prescrizione e l’utilizzo per singolo paziente di medicinali allergeni e di radiofarmaci, per esigenze speciali in assenza di alternativa clinica in commercio, nonché previsione di una disciplina di fissazione delle tariffe specifiche per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic) e di variazione dell’Aic di medicinali allergeni e di radiofarmaci, secondo modalità semplificate.

Implementata digitalizzazione e telemedicina

Inoltre è prevista l’estensione delle ipotesi di pubblicazione sui siti istituzionali già previste dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, anche alle autorizzazioni alle immissioni in commercio e ai provvedimenti ad essi correlati rilasciati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Dovrà essere programmata l’implementazione del Portale Sudoco, progetto di interfaccia unica dello Sportello unico doganale e dei controlli prevedendo che allo stesso possano accedere le amministrazioni competenti per i rispettivi provvedimenti e ai fini della semplificazione della gestione dei controlli sanitari di competenza degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf). Deve essere implementata la piattaforma informatizzata al fine di attuare la semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle acque minerali naturali destinate ad imbottigliamento e ad uso termale; l’implementazione del punto di accesso unico ai servizi di sanità digitale al fascicolo sanitario elettronico (Fse) e a tutti i servizi digitali, quali la telemedicina; l’aggiornamento del flusso del sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (Siad) relativo alla raccolta informativa dell’assistenza dal setting domiciliare; oltre alla previsione della ripetibilità illimitata delle prescrizioni farmaceutiche, terapeutiche, riabilitative e di presidi a favore dei pazienti cronici e per patologie invalidanti e introduzione a carattere permanente delle prescrizioni farmaceutiche digitali. Il medico prescrittore procede alla generazione in formato elettronico delle prescrizioni non a carico del Ssn riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente, la prestazione e la data della prescrizione, nonché le informazioni necessarie per la verifica della ripetibilità e non ripetibilità dell’erogazione dei farmaci prescritti.

Ruolo del farmacista

All’atto della dispensazione dei medicinali transitati dalla sezione A alla sezione D della tabella dei medicinali, successivamente alla data del 15 giugno 2009, il farmacista deve annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell’acquirente. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell’ultima registrazione, copia o fotocopia della ricetta ai fini della dimostrazione della liceità del possesso dei farmaci consegnati dallo stesso farmacista al paziente o alla persona che li ritira. I farmacisti avranno l’obbligo di annotare sulle ricette che spediscono, esclusivamente nel caso di medicinali allestiti in farmacia, la data della spedizione ed il prezzo praticato. In precedenza la misura era applicata su tutti i farmaci spediti.

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