venerdì, 29 Marzo, 2024
Il Cittadino

Il decorso del tempo e la pena

Il 2022 è stato l’annus horribilis per le carceri italiane, col record dei suicidi di persone detenute. Suicidi che proseguono anche in questo primo quarto del 2023, a comprovare un sistema da rivedere profondamente e che va  regolato diversamente.

Non ho alcuna ricetta, se non quella della previsione della nostra Costituzione: il colpevole detenuto in un carcere rimane una persona, anche se abbia agito come un mostro; la dignità di uomo gli deve essere garantita; la pena deve tendere alla rieducazione: cioè al recupero per la Società di una persona che ha sbagliato. Lo Stato, insomma, amministra Giustizia, non vendica i torti subiti dalle vittime.

Chi mi segue conosce le mie perplessità sul sistema carcerario e – per quanto non abbia da proporre soluzioni diverse – sa della mia personalissima e dubitabilissima previsione che in un futuro non lontanissimo verremo giudicati barbari per prevedere la nostra civiltà il carcere: come noi, oggi, nel mondo occidentale, giudichiamo barbare le pene corporali.

Un problema che, però, alcune decisioni giurisdizionali hanno reso attualissimo è quello della pena in relazione al momento in cui viene scontata. Problema quanto mai comune in Italia dove, abitualmente, il processo si celebra sempre a grandissima distanza di tempo dal momento in cui è stato commesso il reato.

Chi non si è mai chiesto, di fronte ad reo occasionale – quindi non allorché si sta giudicando una persona abitualmente delinquente o appartenente chiaramente ad organizzazioni criminali – se possa avere senso una pena detentiva scontata sei o sette anni o anche di più, dopo il fatto da parte di una persona che ha capito di avere sbagliato ed ha emendato l’errore, seguendo le leghi, lavorando, creandosi una famiglia ed affetti..

Situazione non rara e che spesso si risolve in un processo celebrato tardivamente: al limite della prescrizione che in Italia ha termini quasi inumani e si consuma per la maggior parte mentre ancora il procedimento è nelle mani della Procura: al punto che il maturare della prescrizione e la conseguente accettazione della stessa da parte dell’indagato (nessun avvocato dotato di buon senso potrebbe mai consigliarne la rinuncia) spesso risolve grosse deficienze probatorie: consentendo a chi della Costituzione prende solo ciò che gli piace (quindi rifiuta il principio di presunzione di innocenza) di urlare contro la prescrizione che avrebbe consentito ad un altro mai accertato colpevole di essere giudicati.

La prima delle due decisioni giurisdizionali cui (alcuni paragrafi prima del presente) facevo riferimento è una questione di legittimità costituzionale recentemente sollevata dal Tribunale di Firenze.

Il giudice Dott. Franco Attinà ha ritenuto non manifestamente infondata la questione sollevata dall’avv. Mattia Alfano.

Si trattava di un’ipotesi di omicidio colposo (pena prevista: reclusione da due a sette anni), un incidente sul lavoro accaduto quattro anni fa, nel 2019. L’operaio deceduto era il nipote dell’imprenditore, il quale pare sia rimasto shockato dalla morte del congiunto e oltremodo contrito e afflitto per esserne stato, sia pure solo colposamente, l’autore. Al punto che il giudice fiorentino ha chiesto ai Giudici Costituzionali di valutare se la sofferenza patita non fosse una pena già sufficiente per non determinare una condanna penale: «Quanto alla condanna dell’imputato per i reati colposi contestatigli pare necessario il pronunciamento della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale dell’articolo 589 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l’agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso».

La seconda sentenza cui facevo riferimento è quella, dibattutissima, della Cassazione francese che ha negato l’estradizione per dieci ex terroristi dell’epoca delle Brigate Rosse.

Tralascio ogni commento sulla pretesa iniquità dei processi tenutisi in Italia, sui differenti tempi della prescrizione tra i due ordinamenti e su altre considerazioni processuali e mi concentro solamente sull’argomento della sentenza circa il tempo trascorso dal reato (quarant’anni circa) ed al comportamento ineccepibile tenuto durante i decenni di vita francese e considerando il coinvolgimento ed il travolgimento che una pena detentiva avrebbe determinato sui nuovi congiunti derivati dalla nuova e diversa vita dagli ex terroristi ricostruitasi. Considerazione esaltata alla luce dell’art. 8 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

I giudici francesi hanno cioè considerata l’anomalia assoluta di una pena da scontare quarant’anni dopo, da parte di persone che hanno dimostrato di essere completamente differenti da quelle che la sentenza di condanna aveva giudicato. Hanno ritenuto prevalere il riguardo dovuto a persone (i loro nuovi congiunti) che avrebbero patito incolpevolmente l’espiazione di una pena così tardiva, rispetto alla legittima aspirazione delle vittime a vedere i colpevoli scontare la pena cui sono stati condannati.

Una soluzione, quella francese, che non mi convince del tutto, perché non valuta un aspetto che reputerei fondamentale: non solamente quarant’anni di vita ineccepibile per le leggi francesi, ma la manifestazione di un sincero pentimento, una sconfessione degli anni di piombo: l’avere patito quell’afflizione, quella pena derivante dalla consapevolezza di avere provocato una morte ingiusta; un sentimento che, molto più fondatamente sostiene il provvedimento del giudice fiorentino.

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