sabato, 27 Luglio, 2024
Lavoro

Lavoro. Virtuose le imprese che organizzano la sicurezza

Non c’è salute e sicurezza sul lavoro senza una seria e concreta “qualificazione dell’impresa”. Allo scopo di valorizzare l’assunto secondo cui “un’efficace prevenzione presuppone un’adeguata organizzazione qualitativamente apprezzabile”, l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’istituzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, la cui adozione – in base alle intenzioni del legislatore – dovrebbe innescare una sorta di “circuito virtuoso”, volto a favorire la cultura della prevenzione e promuovere la sicurezza come fattore organizzativo fondamentale, da strutturare all’avvio e durante qualsiasi attività imprenditoriale o autonoma.

Questa crescente importanza della c.d. “organizzazione della sicurezza”, confermata in parte dalla recente diffusione e applicazione, peraltro spontanea, di sistemi di gestione rispettosi delle norme internazionali ISO, nonché dai frequenti rinvii ad esse da parte della normativa italiana, emerge anche dai provvedimenti diretti a reprimere sia l’omessa individuazione dei rischi connessi con lo svolgimento di particolari attività, sia la mancata assunzione di un modello di organizzazione e di gestione diretto a prevenire il verificarsi di tali eventi.

Un sistema di qualificazione delle imprese basato, per quanto riguarda gli aspetti connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sulla specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati e sulla base delle attività svolte, in particolare quelle sottoposte a sorveglianza sanitarie e che prevedono la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o previsti da norme speciali.

Tale sistema mira a definire gli elementi di “virtuosità” per le imprese che in primis rispettano le disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ma che applicano anche determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, in relazione agli appalti e alle varie tipologie di lavoro, compreso il lavoro flessibile.

La qualificazione diventa così un elemento caratterizzante l’impresa anche nei confronti della partecipazione a bandi di gara ed appalti, alla stipula di contratti, alla possibilità di evitare sanzioni, all’accesso ad agevolazioni e finanziamenti pubblici, etc. e quindi a trarne vantaggi in termini di valore aggiunto come garanzia ulteriore rispetto agli elementi puramente tecnici e professionali.

Per le aziende, con particolare attenzione a quelle che operano nel settore edile, il sistema di qualificazione delle imprese si realizza almeno attraverso l’adozione e diffusione di uno standard documentale che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza, come più volte ha evidenziato Walter Rizzetto, presidente della Commissione parlamentare lavoro pubblico e privato della Camera dei Deputati.

La scarsa attenzione riservata fino ad oggi, dal legislatore alla formazione (quale strumento di qualificazione) rappresenta senz’altro una grave lacuna, specialmente per un sistema che si prefigge, come obiettivo primario, la promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Sarebbe stato preferibile un approccio più deciso, volto a configurare la formazione come elemento imprescindibile ai fini della preparazione, specialmente in materia antinfortunistica, degli operatori (qualificati) presenti sul mercato.

In riferimento all’attuale quadro normativo di particolare interesse è il requisito della certificazione della formazione, finalmente introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009, posto alla base del nuovo sistema di qualificazione delineato dal primo comma dell’art. 27. Infatti, essendo numerose – e spesso mal coordinate tra loro – le iniziative realizzate in tal senso da enti pubblici e privati, appare quantomeno positiva la predisposizione di un sistema di certificazione condiviso (da annotare sul libretto formativo del cittadino) e garantito dal servizio pubblico, il quale, verificando e controllando la formazione effettivamente erogata, possa scongiurare il rischio che l’obbligo formativo scada in un mero adempimento burocratico come spesso, purtroppo, accade.

Tra gli obiettivi della qualificazione delle imprese vi è la verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e dei lavoratori autonomi, la cui verifica è richiesta al committente nel caso di affidamento di lavori in appalto. La normativa (articolo 26 del Testo Unico) prevede espressamente che “il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. È un ulteriore tassello di garanzia per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

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