venerdì, 29 Marzo, 2024
Politica

Distorsioni e stranezze della democrazia parlamentare italiana

Il Popolo Sovrano, tramite il suo delegato, cioè ciascun membro del Parlamento che rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”, (Art. 67), immancabilmente – come consuetudine vuole –  firma una delega in bianco a ciascun parlamentare che, una volta eletto, nelle stanze del potere, si muove “a briglie sciolte”, proprio in virtù del libero mandato parlamentare ed è soggetto solamente agli “ordini di scuderia” del partito che lo ha candidato nel singolo collegio, secondo la legge elettorale del momento, che cambia ad ogni tornata elettorale, alternando metodo maggioritario, proporzionale, misto – con sbarranti variabili – con “coalizioni”, “apparentamenti” “legati” “federazioni”, “fusioni per incorporazioni” od a freddo, ovvero “con vincoli interni non sempre trasparenti.

La legislazione che regola la vita democratica dei partiti è solamente l’articolo 49 della nostra Carta Costituzionale a cui segue semplicemente il buonsenso e la serietà che contraddistingue ciascuno eletto in base al suo attaccamento alla poltrona, comunque garantita per un quinquennio. Pochi i casi di scioglimento anticipato delle legislature ed inesistenti quelli di scioglimento di una sola Camera, come prevede l’art. 88 della Costituzione.

La scappatoia del “gruppo misto” sia al Senato e sia alla Camera per i transfughi dissidenti o scacciati dai partiti d’origine è il “salva condotta” del singolo parlamentare fino al termine della legislatura, salvo che non  siano stati creati  “spacchettamenti”  di partiti, come è stato attuato anche di recente, per anticipare privilegi e posizioni di prestigio, al fine di conservare autorevolezza e benefici burocratici ed economici.

È ben noto che i partiti che hanno rappresentanza in Parlamento, al momento delle candidature e delle elezioni, sono esonerati dal dovere di raccolta firme per l’accredito tra la collettività, un privilegio non da poco sempre contestato dai privati.

Che ne sarà di questo passo dell’articolo 49 della Costituzione sulla vita dei partiti e del metodo democratico?

Il proliferare dei partiti da sinonimo di democrazia in mano al popolo sovrano che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1) diventa potere nelle mani degli eletti con programmi di cui non sono vincolati a rispettare, non essendo soggetti a sanzioni durante il mandato parlamentare e neanche hanno il dovere di ascoltare l’elettore.

 

Vizi di costituzionalità sulla disparità numerica dei due rami del Parlamento?

Una recente modifica costituzionale in arrivo farà votare i diciottenni anche al Senato, fermo restando il vincolo per l’elettorato passivo dei 40 anni. Importante è essere convincenti nella campagna elettorale; una bizzarra trovata per ampliare la base dei soggetti elettori per due rami del Parlamento, ridotto a 600 unità

È evidente la sproporzione tra le 400 unità della Camera dei Deputati e le 200 del Senato, oltre ai 5/6 Senatori a vita. È probabile che si possa intravedere una velata violazione dei principi costituzionali per la macroscopica disparità numerica – il doppio – tra i due rami del Parlamento e la  rappresentanza territoriale.

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