giovedì, 25 Aprile, 2024
Politica

Potere Legislativo, Esecutivo e Giudiziario in perenne conflitto?

Come eterni innamorati, i tre Organi dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) litigano e, spesso, anche per futili motivi, pur sapendo che il loro matrimonio è basato su reciproci interessi e compromessi, tutti finalizzati a salvaguardare lo Stato di diritto della nostra Repubblica democratica di tipo parlamentare, con divieto assoluto di ritorno alla Monarchia (art. 139 Cost.) e della riorganizzazione, sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista (XII esima disposizione transitoria e finale).

Sono condizioni che non ammettono alcuna deroga, per cui, il continuo litigare non giova a nessuno, mentre si sciupano le migliori energie da dedicare al realizzo dei principi fondamentali (art. 1-12) della nostra Carta costituzionale ed a tutte le altre tutele e garanzie in essa richiamate.

I nostri Padri costituenti si sono preoccupati nel dare a ciascun Organo tutto il necessario per la propria formazione, indipendenza, competenza ed imponendo i limiti nei quali agire, indicando persino, i tempi ed i modi di come dialogare con gli altri organi per il perseguimento del fine comune.

Al Parlamento, Organo legislativo, sono affidati compiti fondamentali, ad iniziare dalla sua investitura direttamente dal popolo, mediante elezioni, come stabilito da altre fonti (legge elettorale, regolamenti parlamentari e normativa dell’Unione europea (art. 55-82).

Ma, in effetti, l’elezione del Parlamento da parte del popolo si riduce, di fatto, ad una nomina perché l’elettore entra nella cabina elettorale con la scheda su cui sono indicati i nomi dei candidati – circa 20/40 nomi – di ciascun partito del proprio collegio (art. 49 Cost.) in base alla legge elettorale vigente.

Il candidato che raccoglie più consensi e che verrà eletto/nominato membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato (art. 67), durante tutta la legislatura, normalmente, di cinque anni, prorogata, per legge, solo in caso di guerra (art.60).

Il Parlamento, in sostanza, oltre alla formazione delle leggi ed alla conversione in legge dei decreti del governo, esercita una serie di prerogative, in primis quello di controllare l’operato del Governo, al quale ha dato la fiducia e che potrebbe revocare in qualsiasi momento, per contrasti per motivi più disparati facenti parte della dialettica tra i partiti e tra i singoli parlamentari, liberi solo apparentemente, nelle decisioni, ma di fatto, vincolati ai diktat delle segreterie dei partiti.

Da qui le prime beghe e dissensi e, a volte, il passaggio nel famoso “Gruppo misto” ed alle conseguenti fibrillazioni per l’alterazione degli equilibri con ripercussioni sulla stabilità del Governo, senza evidente giusta causa, specie da parte dei parlamentari dell’opposizione, ma per far sentire la loro voce con l’intendo di fare gli interessi degli elettori.

Sono note a tutti le richieste frequenti fatte al Governo di riferire in Parlamento, con interpellanze, interrogazioni e con vere e proprie minacce di sfiducia.

Il Governo (art. 92-96), al contrario del Parlamento che è tipicamente elettivo, con le osservazioni rimarcate in precedenza, è Organo di nominati dal Presidente della Repubblica, nelle cui mani i singoli ministri giurano.

Il Presidente del Consiglio ed i singoli ministri sono legati al Parlamento da un rapporto fiduciario sul programma esibito in sede di presentazione alle Camere e sul loro sistematico operare.

Sono numerosi, in via prevalente da parte dei parlamentari di opposizione, i malcontenti e le critiche giornaliere, anche aspre, mosse al governo ed ai singoli ministri per abusare del loro ruolo e di eccedere sul programma o, addirittura, tacciati di incapacità a governare, invocandone le dimissioni.

Le periodiche fiducie da parte della maggioranza di governo, con l’appoggio di alcuni volenterosi dell’opposizione, fanno sì che il Governo possa proseguire la sua difficile missione, sotto la guida maestra del Presidente della Repubblica, al quale il Presidente del Consiglio è legato dall’originario rapporto fiduciario di nomina.

Il terzo Organo dello Stato, come detto all’inizio, a fare da bilanciamento agli altri due e con essi portare avanti il precetto della Carta costituzione nel suo insieme, è il potere giudiziario, di cui al Titolo IV, sotto la voce “La Magistratura”.

In base al principio della separazione dei poteri, il Parlamento ha il compito di creare le norme giuridiche, il Governo di dare esecuzione, la Magistratura di applicare le sanzioni previste nel caso in cui le norme siano violate.

Ma l’ulteriore diversità tra il Parlamento, di origine elettiva, il Governo di nominati, è che la Magistratura trae origine da concorso pubblico, per esami e titoli. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101).

La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal presidente della repubblica ed è composto da 27 membri, eletti per due terzi dai magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio (art. 104).

La problematica che affligge attualmente il CSM, evidentemente per una degenerazione del fenomeno interno alle correnti, è fisiologica in tutti gli Organismi che si costituiscono mediante elezioni, con una campagna elettorale da parte dei candidati, come per il Parlamento, mediante liste.

Queste diversità di reclutamento fra i tre poteri e la loro compartecipazione ad elezioni e nomine sono considerate garanzie di maggior autonomia e tutela degli stessi, messi in tal modo, al riparo da aggressioni ed invasioni di campo tra loro, compreso i conflitti di interpretazione di una norma giuridica.

Al loro interno sono previsti strumenti di difesa dei rispettivi ruoli in caso di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Sono demandati ad altro Organo che è la Corte Costituzionale, i compiti di ristabilire gli equilibri, composta da 15 giudici, a sua volta, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria (3) ed amministrativa (Consiglio di Stato (1) e Corte dei Conti (1)).

Sono proprio di questi giorni pronunce della Corte Costituzionale sui conflitti nati intorno alla ricostruzione del ponte di Genova e per la normativa sugli immigrati ad opera del primo governo Lega Cinque Stelle.

Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica vengono aggiunti ai 15 giudici altri 16 membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni (durata in carica dei giudici della Corte Costituzionale) mediante elezione. Questo è un ulteriore collegamento tra la Corte ed il Parlamento.

Si può affermare che se da un lato c’è un dinamismo, a volte, esasperante, dei tre organi dello Stato per l’esercizio del loro ruolo, per la conquista di spazi di potere, per ritardi del potere legislativo, per necessità ed urgenza del potere esecutivo, ovvero per necessità di giustizia del potere giudiziario, dall’altro si crea un disorientamento nella collettività che genera sfiducia e provoca agitazioni e manifestazioni che possono degenerare nell’illegalità. Ma bisogna tenere presente che dove ci sono elezioni c’è la propaganda e la presa di contatto tra i candidati e gli elettori, con la creazione di correnti e forme clientelari e dove ci sono nomine c’è l’assoggettamento alla persona o a l’organismo che ha fatto la nomina. Solo l’alto senso di responsabilità e la fedeltà alle Istituzioni possono impedirne ogni forma di degenerazione.

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