venerdì, 26 Aprile, 2024
Salute e Lavoro

Se l’autonomo rischia di più

C’è poca attenzione per i lavoratori autonomi alla propria salute e sicurezza sul lavoro soprattutto nel comparto delle costruzioni, settore in cui si è impegnati in attività che comportano una seria esposizioni a rischi.

Si tratta di un dato rilevato qualche anno fa attraverso una indagine con cui si è voluto “tastare il polso” a questi prestatori d’opera sulla  conoscenza delle norme vigenti in materia scoprendo addirittura assenza di informazione:

  • il lavoratore autonomo non è tenuto ad elaborare il documento di valutazione dei rischi (vedasi gli articoli 28 e 29 del D. Lgs 81/2008) ma, ovviamente, è tenuto a valutare e considerare i rischi per la salute e la sicurezza a cui si espone nel corso del proprio lavoro, adottando idonee cautele; (circa il 35 % degli intervistati ha risposto erroneamente)
  • il lavoratore autonomo non è obbligato ad elaborare il Piano Operativo di Sicurezza; (circa il 30 % degli intervistati ha risposto erroneamente
  • il lavoratore autonomo non è obbligato a nominare un medico competente; (circa il 75 % degli intervistati ha risposto erroneamente)
  • il lavoratore autonomo non è obbligato ad osservare integralmente le disposizioni del D. Lgs 81/2008; (circa il 35 % degli intervistati ha risposto erroneamente).

Si tratta di un dato preoccupante se si considerano gli oltre  5 milioni  di lavoratori autonomi, presenti nel nostro Paese pari al 15,3% di quanti in Europa lavorano secondo questa modalità. Professionisti, imprenditori, artigiani, ma anche consulenti aziendali e freelance, riders e nuovi lavori della gig economy costituiscono un universo ampio e estremamente articolato che contribuisce al 21,7% dell’occupazione in Italia  (a fronte di una media europea del 14,3%): percentuale superata solo dalla Grecia, dove si arriva al 29,8% ma con numeri molto più bassi.

È quanto è stato segnalato da una rilevazione effettuata dai Consulenti del Lavoro per misurare il fenomeno e tutelare anche la salute e la sicurezza per gli appartenenti a questa numerosa categoria di lavoratori.

Bene ha fatto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone nel corso di un suo intervento qualche giorno fa a sottolineare: “di fronte a questi cambiamenti radicali, la prevenzione e la cura devono tenere conto della possibile emersione di nuovi rischi e quindi di nuove fattispecie di infortunio o malattia professionale. Ne consegue l’urgenza di nuove linee guida, di una formazione più mirata, di una diversa attività di controllo per aziende e smart workers”.

La sorveglianza sanitaria, nei casi dei Lavoratori Autonomi, è lasciata a loro discrezione ed ovviamente è a loro spese. C’è da dire che l’utilizzatore del servizio può richiedere il certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal Medico Competente, e in alcuni casi ha l’obbligo di farlo. Si tratta di quelle mansioni dove è previsto l’obbligo di accertamento di assenza di condizioni di alcol dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Ma quando un lavoratore si definisce autonomo? La definizione di lavoratore autonomo è data dall’articolo 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs 81/2008 che definisce tale “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”, pertanto quest’ultimo deve poter esercitare la propria professione in piena autonomia, disponendo personalmente di macchine ed attrezzature idonee al lavoro.

La verifica dell’idoneità tecnico professionale sia essa di un lavoratore autonomo o di una impresa è operazione in carico al committente che in via preliminare all’assegnazione del lavoro dovrà procedere a determinati controlli.

I lavoratori autonomi per dimostrare l’idoneità tecnico professionale (al Committente o Responsabile dei Lavori) dovranno esibire almeno:

  • a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
  • b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  • d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
  • e) documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007.
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