venerdì, 26 Aprile, 2024
Politica

La legislatura potrebbe durare un altro anno

La diciottesima legislatura ha avuto inizio il 23 marzo del 2018 e la sua durata è prevista fino al 23 marzo 2023, come dispone l’articolo 60 che – nel suo primo comma –  recita: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni”.

Il successivo art. 61 afferma che: “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti”, per cui si potrebbe verificare l’ipotesi di un prolungamento di tale legislatura e le prossime elezioni potrebbero avvenire anche nell’ultimo giorno dei 70 previsti. L’attuale Parlamento potrebbe durare fino al 31 maggio del 2023 ed anche oltre, se si considerano gli altri 20 giorni (termine massimo per la prima riunione delle nuove Camere).

In effetti è già previsto, come afferma l’ultimo comma di detto articolo 61, che: “Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”. Per cui si potrebbe avere l’ipotesi che la legislatura in corso perduri fino al 20 giugno del 2023.

Non si può, però non tener conto neanche della ipotesi già verificatasi in passato – a sorpresa – che è contemplata nell’art. 88, primo comma, della Costituzione il quale recita che: “Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse”. Tale scioglimento è sempre stato e sarà sempre dietro l’angolo; ma da questo momento, ormai, lo scioglimento riguarderebbe, senza ombra di dubbio, le due Camere, cioè vi sarebbe una fine anticipata della legislatura, come già accaduto in passato. In questo caso il Presidente della Repubblica non si troverebbe neanche nella ipotesi di impedimento come “…negli ultimi sei mesi del suo mandato” essendo – tra l’altro – all’inizio del suo secondo settennato.

C’è altra ipotesi – si spera che non abbia mai  attuazione – che consentirebbe a questo Parlamento di proseguire, senza soluzione di continuità, la legislatura ed è contemplata nel secondo comma del citato articolo 60 che così recita: “La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra”.

Il paracadute di cui all’articolo 11 in cui si afferma proprio che: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” ci salva dalle guerre dichiarate dal nostro Paese non da quelle subite.

Spetta, comunque, al Presidente della Repubblica, ai sensi dei poteri indicati proprio nell’articolo 87 della Costituzione l’atto formale con cui“…dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere”.

Condividi questo articolo:
Sponsor

Articoli correlati

Francia blindata. Macron non pronuncia il discorso per la festa nazionale

Valerio Servillo

Kurt e i veleni della politica

Federico Tedeschini

Mattarella: “La generazione Z speranza per l’Italia”

Ettore Di Bartolomeo

Lascia un commento

Questo modulo raccoglie il tuo nome, la tua email e il tuo messaggio in modo da permetterci di tenere traccia dei commenti sul nostro sito. Per inviare il tuo commento, accetta il trattamento dei dati personali mettendo una spunta nel apposito checkbox sotto:
Usando questo form, acconsenti al trattamento dei dati ivi inseriti conformemente alla Privacy Policy de La Discussione.