venerdì, 26 Aprile, 2024
Sport e Fair Play

La giustizia sportiva amministrativa

Essa consiste nella previsione di rimedi interni alle Federazioni Sportive assimilabili ai ricorsi gerarchici, volti a dirimere questioni inerenti decisioni adottate da organi gerarchicamente superiori nei confronti di organi gerarchicamente inferiori. Sotto tale ambito rientrano controversie di natura eterogena, sostanzialmente riconducibili a due ambiti principali:

  1. controversie riguardanti provvedimenti emanati dalle Federazioni nel contesto dei loro poteri di natura pubblicistica (ad es. in materia di modifica o revoca dei provvedimenti di affiliazione);
  2. controversie riguardanti provvedimenti emanati dalle Federazioni sportive nel contesto della loro attività di natura privatistica (ad es. in materia di vita associativa e funzionamento degli organi sociali).

Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, all’art. 56, cita – tra le altre –  le controversie inerenti a questioni amministrative, includendo in tale ambito quelle concernenti le Assemblee o gli altri Organi Federali.

Rientrano sotto la categoria della Giustizia Sportiva Amministrativa anche le controversie riguardanti gli atti e i provvedimenti adottati dal CONI, assegnati alla cognizione della specifica sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, e quelle relative all’ammissione ed esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche, assegnate alla cognizione esclusiva di una specifica, e recentemente istituita, sezione del medesimo Collegio di Garanzia dello Sport.

La Sentenza n. 14813 della Sezione IIIter del T.A.R. del Lazio, emessa il 23 dicembre 2005, afferma che “l’art. 3 della legge 17/10/2003, n. 280 enuclea, come noto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie (diverse da quelle concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti) aventi ad oggetto atti del C.O.N.I. o delle federazioni sportive, incidenti su situazioni giuridiche soggettive aventi rilevanza per l’ordinamento statale. A tutela dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (e della soluzione endoassociativa delle controversie ivi insorte) la norma pone peraltro, secondo l’ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, come condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale il previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva. Nella vicenda per cui è causa, a prescindere da ogni considerazione sui limiti dell’impugnativa dinanzi al giudice statale, non risulta esperito dalla società ricorrente alcun rimedio interno all’ordinamento sportivo.

Con la memoria depositata, la società ricorrente contesta la suesposta interpretazione che intende il previo esperimento dei “gradi della giustizia sportiva” come condizione di procedibilità del ricorso  anziché come rimedio facoltativo, nella considerazione della brevità del termine (decadenziale) di tre giorni (previsto dal C.U. n. 167/A) per la proposizione del reclamo alla Co.Vi.So.C., presupposto anche della successiva fase arbitrale, prospettando in subordine la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 280/03, nella parte in cui condiziona l’esperibilità della tutela giurisdizionale ad un rimedio amministrativo per la cui proposizione è assegnato un termine di tre giorni, per contrasto con gli artt. 3, 24, 103, 113 e 125 della Costituzione.

Non nega il Collegio che la prospettata questione evidenzi una qualche criticità, concernente peraltro non già la legittimità costituzionale del sistema che prevede la necessità di esperire i rimedi interni all’ordinamento sportivo prima di poter adire il giudice amministrativo, quanto piuttosto la congruità od adeguatezza del termine stesso, e dunque la legittimità della disciplina federale in parte qua. Si intende con ciò dire, come già recentemente precisato dalla Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 3/6/2005, n. 4362), che la legittimità, anche sub specie della ragionevolezza, della scelta legislativa risiede nel fatto che l’ordinamento sportivo assicura, di per sé, delle forme di tutela caratterizzate dalla tempestività (necessaria nella complessa organizzazione delle competizioni agonistiche, ed in particolare ai fini della calendarizzazione degli eventi) e dalla competenza tecnica”.

La competenza – nei casi di rilevanza per l’ordinamento statale – in capo al giudice amministrativo per i provvedimenti di cui all’art. 56 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI risiede nella natura pubblicistica di tali provvedimenti, posti in essere dalle Federazioni in quanto articolazioni del CONI – Ente pubblico – ancorché esse rivestano natura di soggetti di diritto privato.

Si è posta, infine, la questione relativa alla sottoposizione alla giurisdizione amministrativa esclusiva dei provvedimenti emanati dagli Enti di Promozione Sportiva, non menzionati dall’art. 3 della Legge 280/2003. La questione è stata risolta in senso negativo dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la giurisdizione in capo al Giudice ordinario, sul presupposto che tali Enti siano soggetti all’ordinamento della Giustizia Sportiva soltanto laddove il loro Statuto lo preveda espressamente.

Appare utile, per inquadrare tale questione, la Sentenza n. 17846 emessa dalle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione il 18 ottobre 2012, nella quale si afferma che il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) non è una Federazione Sportiva, bensì un Ente di Promozione Sportiva, dotato di personalità giuridica per effetto del D.P.R. n. 770 del 1968, il cui Statuto non contiene alcuna previsione di assoggettamento agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo; ne consegue che le controversie relative agli atti del CUSI incidenti su diritti soggettivi (nella specie, la delibera di commissariamento di un centro universitario affiliato) restano devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, non trovando applicazione l’art. 133, lett. z), D.lgs n. 104 del 2010, che rimette alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie relative agli atti del CONI e delle Federazioni Sportive.

Più recentemente, con Sentenza della VII Sezione n. 2320 del 7 aprile 2020, il Consiglio di Stato ha statuito che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia relativa alla ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità ad assumere una carica sociale in una federazione sportiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a., secondo cui «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo».

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