venerdì, 26 Aprile, 2024
Sport e Fair Play

La Giustizia Sportiva Economica

Per Giustizia Sportiva Economica si intende quanto concerne le controversie di natura patrimoniale che riguardano i componenti dell’ordinamento sportivo, come si evince dall’art. 3 del D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito in Legge 17 ottobre 2003, n. 280, già richiamato in precedenza.
L’ambito di competenza riguarda, quindi, il soggetto dell’ordinamento sportivo (all’occorrenza anche il lavoratore sportivo, in presenza di un regolare contratto di lavoro) che abbia una vertenza con un altro soggetto dell’ordinamento sportivo stesso, in relazione al rapporto intercorrente tra essi.
Il contenzioso economico assume particolare rilevanza, per ampiezza e consistenza, allorché riguardi il rapporto contrattuale dell’atleta con l’ente sportivo di appartenenza, in tutte le sue varie fasi, mentre i crescenti interessi economici che riguardano lo sport ne hanno ampliato rilevanza e dimensione quantitativa e qualitativa.

Deve, tuttavia, ritenersi ancora applicabile il principio della c.d. «alternatività», anche in vigenza della Legge 280/2003, che ammette la facoltà – almeno teorica – in favore dei soggetti interessati di rivolgersi agli organi della giustizia sportiva ovvero a quelli ordinari.
Le Federazioni Sportive, soprattutto nell’ambito dell’area dei cc.dd. «professionisti di fatto», esigono generalmente un rigoroso rispetto reciproco degli obblighi di natura economico-sportiva assunti e, di regola, le stesse Federazioni Sportive affidano tale giustizia a strutture appositamente nominate o a organi arbitrali istituiti al loro interno.

Partendo delle liti di carattere patrimoniale ordinariamente devolute al giudice ordinario, l’arbitrato potrà liberamente operare: anzi, si tratta della scelta elettiva in quanto, costituendo una “clausola compromissoria”, esso preclude il pieno ricorso alla giurisdizione ordinaria, trasformando la questione in un lodo, tale da garantire così la massima autonomia dell’ordinamento sportivo.

Il Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014, lo ribadisce all’art. 4: “Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali”; poiché, tuttavia, non sussistono nell’ordinamento sportivo meccanismi di esecuzione coattiva a fronte dell’accertato inadempimento delle obbligazioni assunte, in alcuni casi si si avvale di istituti cc.dd. «alternativi». Tra tali rimedi, due spiccano per diffusione ed efficacia:

  1. le “astreintes”, cioè un istituto giuridico originario dell’ordinamento francese consistente in una coercizione indiretta mirante a spingere un obbligato inadempiente all’adempimento;
  2. le sanzioni disciplinari a carico dell’inadempiente
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