venerdì, 26 Aprile, 2024
Società

La lunga storia dei “giudice delle leggi”

È il potere di garanzia, come “Giudice delle leggi”, quello speciale che promana dalla Corte Costituzionale attraverso la fiducia nei suoi componenti di elevata cultura giuridica per la tutela delle libertà, dei diritti della persona e di quelli universali, con le “…limitazioni  di sovranità  necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni” (art.11 Cost.)

Complessivamente  a ricoprire il ruolo di membri della Corte sono state 118 personalità compreso i 53 Presidenti, da Enrico De Nicola – giudice dal 15 dicembre 1955, primo presidente della Corte dal 23 gennaio 1956, (egli era stato, in precedenza, Capo provvisorio dello Stato dal 28 giugno 1946 al 31 dicembre 1947, nonché primo Presidente della Repubblica fino al 12 maggio 1948) – all’attuale Presidente Giuliano Amato, eletto il 29 gennaio 2022.

È proprio dal delicato e meticoloso lavoro da parte dei componenti tutti della Corte Costituzionale che ci viene tramandata, attraverso i loro atti, la storia della giurisprudenza costituzionale della nostra Repubblica democratica ed il suo quotidiano evolversi verso maggiori e più raffinati principi di tutela giuridica, con particolare riguardo ai diritti inviolabili della persona singola ed associata.

È bene ricordarci che i seguenti giudici – oltre ad aver ricoperto anche il ruolo di Presidenti della Corte – Gaspare Ambrosini, Giuseppe Cappi, del Costantino Mortati, e Paolo Rossi erano stati tra i  75 membri della Commissione per la Costituente, dal cui lavoro è germogliata la nostra Carta Costituzionale che dedica alla Corte quattro articoli, dal 134 al 137.

In verità, per la sua pratica attuazione e funzionamento, ci sono voluti altri strumenti legislativi e regolamentari che sono stati posti in essere successivamente. Nel frattempo aveva svolto  il ruolo di supplenza il richiamo alla VII disposizione transitoria e finale, secondo comma, che cosi recita: “Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell’art. 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.”

Gli altri interventi giuridici necessari sono stati, in primis,  l’eliminazione di fatto, per mancato funzionamento a causa della carenza dei giudici – mai più colmata – dell’Alta Corte della Regione siciliana, istituita dal r.d.lgs. del 15 maggio 1946, n. 455, relativa allo Statuto della Regione predetta, approvato due anni prima dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana e protrattosi fino al 1955.

Nel frattempo fungeva da “foro speciale” in sede penale degli assessori della Regione per i reati da questi commessi nell’esercizio delle loro funzioni. La sentenza della Consulta, la n. 6 del 1970, ha ritenuto le disposizioni statutarie incompatibili con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana, non potendo coesistere un “foro speciale”, né tantomeno più organi di giurisdizione costituzionale, in contrasto col principio dell’art. 5 della Costituzione che definisce “La Repubblica, una e indivisibile…”.

L’indispensabile strumento per il funzionamento della Corte lo troviamo nella legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 che ne indica, espressamente, i modi di accesso ad essa, nonché nella legge Cost. n.1 dell’11 marzo 1953, per giudicare anche in materia di referendum abrogativo, in aggiunta alle altre questioni di cui è detto in Costituzione, nonché nella legge ordinaria, emanata per la prima attuazione, di pari data ( 11 marzo 1953, n. 87 ),  dal titolo specifico: “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”, nella quale vi è espressa previsione della potestà regolamentare da parte della Corte.

I giudici della Corte Costituzionale, nel numero di 15 tra cui il Presidente, sono scelti per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalla Magistratura ordinaria, Corte dei Conti e Consiglio di Stato, fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

Tra i 118 giudici, infatti, 58 sono  professori universitari, 13 avvocati e 47 provenienti dalle magistrature (ordinaria, Corte dei conti e Consiglio di stato da cui  proviene il giudice Filippo Patroni Griffi, ove era Presidente, alla Corte dal 29 gennaio 2022.

La presenza femminile, solo 7 persone, è  rappresentata attualmente da  tre  donne – professori ordinari –  ed esattamente dalle due vicepresidenti Silvana Sciarra e Daria De Pretis, nonché dalla giudice Emanuela Navarretta.

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