sabato, 27 Luglio, 2024
Economia

Nft e criptovalute rischio signoraggio 4.0

Mentre si continua ad assistere alla sistematica invasione di competenza, contro la sovranità monetaria statuale, messa in atto dalla sempre più massiccia emissione privata di “moneta” sottoforma di cd criptovalute, siamo ancora impegnati a fare i conti con i clamorosi effetti dell’ennesima riduzione della soglia di spendibilità del contante.

Nel giro degli ultimi quattordici anni, i limiti al trasferimento di denaro contante sono cambiati drasticamente ben otto volte e non sempre nella stessa direzione, visto che si registrano tre inspiegabili inversioni di tendenza (due delle quali nell’arco di soli 25 giorni (tra aprile e maggio 2008).

Lo scenario con il quale dobbiamo confrontarci si sviluppa in due direzioni contrastanti. Da una parte, mentre molti partner europei mostrano il più chiaro disinteresse verso l’ipotesi di adottare soglie massime di spendibilità del contante che di fatto limitano la propensione a spesa e investimento, il GAFI che si accinge a stabilire un limite alla spendibilità del contante di portata generale e che -per quanto è dato sapere- sarà dieci o quindici volte più del nostro.

Dall’altra parte dello stesso scenario, i cripto-asset movimentano colossali masse di capitale. Basti pensare che il valore totale degli NFT emessi sulla blockchain di Ethereum (la più utilizzata) ammonta a oltre $14 miliardi. Sulle piattaforme dedicate, l’opera digitale, i cd NFT, vengono ceduti in cambio di “moneta virtuale” che, successivamente, viene scambiata, fino a diventare moneta reale (e, quindi, legale).

Stiamo andando incontro al rischio concreto di un SIGNORAGGIO 4.0.

In Europa, dal Medioevo fino all’Ottocento chiunque poteva portare un pezzo d’oro alla Zecca pubblica per farlo coniare, cioè ottenere che fosse trasformato in moneta. Il conio imprimeva così quel sigillo di garanzia dello Stato (del “signore”) sul titolo (all’epoca il pezzo d’oro) che assumeva il suo valore economico. In virtù di quel conio (di quella conversione) la moneta era accettata da tutti come mezzo di pagamento, senza più bisogno di essere pesata e verificata da chi la riceveva.

Non è forse ciò che accade oggi? Acquisto criptovalute (magari utilizzando denaro sporco) e le utilizzo per acquistare NFT o altri cripto-asset che poi rivendo e porto il ricavato in criptovalute al cambio in euro o in dollari (comunque in moneta legale). Il gioco è fatto: il denaro sporco è stato ripulito, con il benestare del conio.

L’allarme riciclaggio sul mercato dell’arte e sula possibilità che cripto e NFT possano veicolare i capitali sporchi delle organizzazioni criminali giunge anche dal Dipartimento del tesoro statunitense.

Un anno fa, il Congresso degli Stati Uniti ha emanato l’Anti-Money Laundering Act del 2020 (AML Act) finalizzato alla prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ponendo massima attenzione ai rischi di cui è carico il mercato dell’arte. In particolare, sotto la lente delle autorità Antiriciclaggio si pone il wash trading, ovvero quella tecnica che consente di gonfiare il valore degli NFT, simulando cessioni di opere digitali a fronte del pagamento di grosse cifre, salvo poi scoprire che il wallet da cui provengono quelle cripto è riconducibile al medesimo venditore che simula così la vendita con il solo obiettivo di incrementare la quotazione delle sue opere digitali.

In Italia, invece, per contrastare gli effetti di quello che abbiamo definito una moderna forma di signoraggio, coniando l’espressione Signoraggio 4.0, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha finalmente dato il via libera definitivo al decretoche regola l’iscrizione di prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di prestatori di servizi di portafoglio digitale nella sezione speciale del registro OAM (organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

Il decreto è  lo strumento per poter censire e comprendere nei suoi differenti aspetti il fenomeno delle valute virtuali in Italia.

Si assicura in questo modo trasparenza a quella confusa pletora di operatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale che sino ad oggi continuano a operare nonostante siano già sanzionati per violazioni alla normativa di antiriciclaggio.

Già la IV D AML aveva incluso nella categoria dei “Soggetti obbligati” i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, con l’obiettivo di contrastare le transazioni effettuate con le cripto valute per fini illegali.

Con l’approvazione del decreto viene sancito l’obbligo di comunicazione a carico di quei soggetti che svolgono sul territorio italiano l’attività di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale.

L’armamentario dell’Antiriciclaggio si arricchisce così di un ulteriore strumento di contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Accanto al registro dei compro-oro (anche quello tenuto dall’OAM) si viene a collocare il registro dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale. Ora attendiamo la firma del decreto che istituisce il registro dei titolari effettivi. A quel punto la morsa dell’Antiriciclaggio sarà davvero un’arma efficace.

*Giuseppe Novero, Presidente Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte 

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