venerdì, 29 Marzo, 2024
Società

Pandemia, “Cura Italia” e risoluzione dei contratti

La pandemia, ha determinato, tra l’altro, sia lo sconvolgimento dei rapporti sociali che di quelli economici.
In presenza di eventi  come quello attuale, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità non è in grado di fornire una compiuta risposta ai problemi che tali eventi hanno determinato.

Il legislatore ha tentato di dare una  risposta adottando il  Decreto “Cura Italia” per sostenere le imprese. L’art. 19 del Decreto prescrive che <il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali a ritardi o omessi adempimenti>.

La norma enuncia una regola – sia pure in presenza di determinate circostanze e per un periodo di tempo limitato- che introduce una profonda deroga ai principi che governano l’adempimento delle obbligazioni, contenuta all’art. 1218 c.c. Esso prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La norma, all’evidenza, impone al debitore un onere della prova quanto mai gravoso, tanto è vero che in molti ritengono che essa preveda una sorta di responsabilità oggettiva.

Il Decreto ‘Cura Italia’, prevede, invece, come si diceva, che in presenza di specifiche circostanze e per tempo limitato, la prestazione non sia esigibile.

D’altra parte, occorre considerare che i periodi, in cui si registrano sconvolgimenti economico-sociali, hanno sempre sollecitato l’emanazione di legislazioni, volte a dare risposta a tale eventi, attraverso l’adozione di misure fortemente innovative della legislazione prima vigente.

Così è accaduto durante e dopo il primo conflitto mondiale, come è stato magistralmente sottolineato da Filippo Vassalli nel suo lavoro sulla legislazione di guerra. Un’ analoga vicenda si  è registrata, durante e dopo il secondo conflitto mondiale, quando si rese necessaria l’adozione di misure volte a rilanciare un’economia stremata dagli eventi bellici.

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