sabato, 20 Aprile, 2024
Società

Sovranità dello Stato

Ora la Sea Watch, nave straniera a tutti gli effetti, ha violato le nostre leggi, abbiamo fatto sbarcare le persone che stavano a bordo e messo gli arresti domiciliari il Capitano Carola Raket.

Dobbiamo subito dire che la nostra sovranità è stata violata anche dal Paese la cui bandiera batteva quella nave e non solo da una ONG (che ne è solo la proprietaria).

Non ci interessa che la Sea Watch sia di proprietà di una ONG.  Non esiste un diritto internazionale che regolamenta i comportamenti delle ONG nel mare e nel mondo. E non confondiamo lo “Status Consultivo” e lo “Status Partecipativo”  che viene riconosciuto alle ONG dalle  diverse Risoluzioni, tra cui la  35/1972 intitolata «Relations between the Council of Europe and international non-governmental organisations», con un riconoscimento istituzionale e sovranazionale a fare ciò che vogliono.

Le Organizzazioni non Governative, in Italia, e questo è l’unico dato certo, sono normate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo”. Esse ottengono il riconoscimento di idoneità ai sensi dell’Art. 28 se sono state costituite ai sensi degli artt. 36 e 39 de codice civile  “Capo III”, cioè delle Associazioni non riconosciute e Comitati (di soccorso e di beneficenza). ONG dunque, semplici anche se benemerite associazioni.

I comportamenti dei Paesi firmatari (e delle loro navi), e non delle ONG, sono regolamentati nel complesso normativo dei 320 articoli della Convenzione di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare. Desideriamo a tale proposito riportare un piccolo stralcio dell’art. 91 “Nazionalità delle navi” 1. Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera. Fra lo Stato e la nave deve esistere un legame effettivo. Ed anche dell’art. 94 “ Obblighi dello Stato di bandiera” 1. Ogni Stato esercita efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera… b) esercita la propria giurisdizione conformemente alla propria legislazione, su tutte le navi che battono la sua bandiera, e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi, in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico e sociale di pertinenza delle navi….6. Qualunque Stato che abbia fondati motivi per ritenere che su una nave non sono stati esercitati la giurisdizione e i controlli opportuni, può denunciare tali omissioni allo Stato di bandiera. Nel ricevere la denuncia, lo Stato di bandiera apre un’inchiesta e, se vi è luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie per sanare la situazione.

E’ il caso che l’UE affronti anche questo vero problema di giurisdizione. Che affronti cioè lo “Status Giuridico Internazionale” di queste associazioni senza scopo di lucro che sono proprietarie o che gestiscono navi, e che le metta in condizioni di non incorrere in reati. Gli stati che concedono la loro bandiera devono prendere atto concreto delle loro azioni.

 

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