sabato, 27 Aprile, 2024
Sport e Fair Play

Il CIO casa comune dello sport mondiale

Il C.I.O. «Comité International Olympique» è un organismo non governativo fondato il 23 giugno 1894 dal barone Pierre de Coubertin allo scopo di rendere lo sport strumento di incontro tra i popoli, riprendendo, anche nella scadenza quadriennale, attraverso l’istituzione dei Giochi Olimpici moderni (Atene 1896), l’idea dei Giochi Olimpici antichi, che si svolgevano nella città di Olimpia, in Grecia, storicamente dal 776 a.C. al 393 d.C..

Al CIO fanno capo i Comitati olimpici nazionali dei vari paesi aderenti, che insieme ad altre organizzazioni collegate formano il Movimento Olimpico. La sua finalità è quella di tutelare regolarità, diffusione e interessi dello sport.

Per ciò che riguarda il tema di questa prima parte, vale a dire la giustizia in ambito sportivo internazionale, occorre rappresentare, preliminarmente, i due problemi di carattere processuale, che rendono la Giustizia dei tribunali nazionali inadatta a cogliere le esigenze di controversie sportive a vocazione sovranazionale:

  1. a) la competenza territoriale
  2. b) le regole di diritto da applicare.

Quando, infatti, le parti di una controversia hanno nazionalità differenti, si pone il problema della competenza territoriale e delle regole di diritto internazionale privato e processuale da applicare. Per quanto riguarda l’Unione Europea, le diversità delle discipline nazionali e l’esigenza di una maggiore armonizzazione e uniformazione in materia hanno indotto all’emanazione del Regolamento (CE) n. 44/2001 (c.d. Bruxelles 1).

In Svizzera, luogo in cui hanno sede il CIO e molte Federazioni Internazionali, l’estraneità alla Comunità Europea rende applicabile solo la Legge federale di Diritto Internazionale Privato (LDIP) e la Convenzione di Lugano del 1991, idonea ad estendere l’armonizzazione delle norme in materia di competenza giurisdizionale ai paesi dell’Europa continentale fuori dall’Unione Europea.

Il sistema creato a livello comunitario, attraverso la Convenzione di Lugano e il Regolamento (CE) Bruxelles 1, fornisce la disciplina che rende libera ed automatica la circolazione delle pronunce giudiziali all’interno della Comunità Europea. L’obiettivo che si ricava da questa normativa uniforme consiste nella possibilità, per la parte vittoriosa, di eseguire la sentenza di un giudice statale all’interno dell’ordinamento entro cui desidera farne valere gli effetti, senza dover instaurare la procedura dell’exequatur.

Ciò comporta, però, effetti problematici dal punto di vista delle Federazioni Sportive Internazionali convenute, poiché, con estrema facilità, esse possono vedersi annullato o modificato un provvedimento sanzionatorio da loro emanato, a seguito di una sentenza di un qualsiasi giudice nazionale diverso da quello del foro del convenuto.

Gli organismi sportivi hanno, quindi, cercato di prevenirne l’ingerenza nello sport, attraverso il ricorso a metodi di soluzione delle controversie alternativi.

Nel 1981, poco dopo la sua elezione, l’allora Presidente del CIO, lo spagnolo Juan Antonio Samaranch, concepì l’idea di creare una corte sportiva che divenisse “the supreme Court of world sport”. Nel 1983 il CIO ratificò ufficialmente lo statuto del Tribunal Arbitral du Sport (T.A.S.), che entrò in funzione il 30 giugno 1984, dotandosi di regole procedurali denominate “Codice di arbitrato e mediazione legati allo sport Regole” (il “Codice TAS”).

 

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