lunedì, 4 Novembre, 2024
Economia

Criptovalute. Parte il Registro pubblico

Dal 16 maggio è attiva la sezione speciale del Registro per gli operatori in valuta virtuale gestito dall’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori, alla quale dovranno iscriversi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (exchanger) e di servizi di portafoglio digitale (wallet provider) che operano in Italia.

Entra quindi in vigore a tutti gli effetti quanto stabilito dal MEF con il decreto del 13 gennaio 2022 (pubblicato in GU il 17-02-2022) indicante le modalità la tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’art. 17-bis, comma 8-ter del Decreto legislativo n.141 del 2010 (decreto che istituisce l’OAM, ovvero l’Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi, fino a quel momento in capo alla Banca d’Italia). L’art. 17-bis del succitato decreto riguardava in particolare, “l’attività di cambiavalute” e specificava i requisiti a cui subordinare l’iscrizione all’ apposito registro tenuto dall’ organismo.

Vediamo in sintesi alcuni punti salienti previsti dal decreto di inizio anno.

Possono iscriversi al registro i soggetti diversi dalle persone fisiche con sede legale e amministrativa in Italia, i soggetti comunitari con stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, le persone fisiche con cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea o di Stato diverso e domicilio in Italia. Qualora la persona giuridica sia extra UE dovrà operare attraverso una società costituita in Italia.

In base al Decreto, gli operatori che, alla data di avvio della sezione speciale del Registro già svolgono attività, anche online, sulla penisola Italiana e che sono in possesso dei requisiti di legge, comunicano all’OAM la propria operatività in Italia entro sessanta giorni dall’ avvio del registro stesso, ai fini dell’iscrizione. Tali soggetti possono proseguire ed esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’ Organismo sulla iscrizione nel Registro. In caso di mancato rispetto del termine dei 60 giorni, o di diniego alla iscrizione, l’eventuale esercizio sarà considerato abusivo.

La domanda andrà presentata accreditandosi sul portale dell’OAM, sottoscrivendo digitalmente ed inviando l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività. Dovranno essere indicati: i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), identificativo fiscale, estremi documento di identificazione, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la tipologia di attività e servizi prestati, le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web). Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata. Andrà inoltre inviata la documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo una tantum (500 euro per le persone fisiche e 8.300 per le società).

L’OAM ha 15 giorni di tempo, dal momento della ricezione, per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata: può sospendere il termine una sola volta, e per un massimo di 10 giorni, se ritiene la comunicazione incompleta o reputa necessaria un’integrazione della documentazione. Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, nega l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato che può comunque presentare una successiva richiesta di iscrizione.

Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale. In particolare, dovranno essere trasmessi, per singolo cliente, i relativi dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia.

È prevista la pubblicità del registro: l’Organismo cura la chiarezza, la completezza e l’ accessibilità al pubblico dei dati riportati nella sezione speciale del registro. Inoltre l’OAM, su richiesta, è tenuto a fornire al Ministero dell’Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, alla Guardia di Finanza e alla direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione del registro, compreso i dati relativi alla clientela degli operatori che ha fatto operazioni in Italia.

In conclusione, occorre sottolineare come, nell’ambito delle direttive europee in materia antiriciclaggio, volte a predisporre un quadro normativo che armonizzasse le legislazioni in materia dei diversi stati membri, il nostro Paese è stato tra i primi in Europa a legiferare relativamente alle valute virtuali (D. lgs. 90/2017, introdotto in attuazione della IV Direttiva Antiriciclaggio, aggiornato dal D. lgs 125/2019, attuativo della V Direttiva Antiriciclaggio). Con l’istituzione della sezione speciale del Registro l’Italia segna un altro ulteriore passo in questa direzione. Come tutte le “riforme” andranno effettuati dei correttivi e forniti alcuni chiarimenti su alcuni punti del decreto. Ad esempio andrà chiarito meglio il concetto di “ consulenza su valute virtuali” previsto nell’allegato 2 del Decreto che rischia di far pensare ad alcune categorie professionali come commercialisti, notai o, in generale società di consulenza, di doversi iscrivere pur non movimentando valuta. Andrà sicuramente definito in modo più “ equo” il costo del contributo alla iscrizione, in particolar modo quello previsto per le persone giuridiche, fissato in euro 8.330 una tantum che potrebbe scoraggiare le società più piccole emergenti a favore di quelle più grandi e strutturate.

Si tratta certamente di correttivi e chiarimenti che, dopo una prima fase di “rodaggio”, dovranno necessariamente applicarsi.

* Analisti Osservatorio Italia Antiriciclaggio per l’Arte

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