Nel disciplinare i contratti pubblici e, segnatamente, l’appalto pubblico, il legislatore deve perseguire gli obbiettivi dell’art. 97 della Costituzione: l’equilibrio dei bilanci, la sostenibilità del debito pubblico, il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione: trasparenza -in modo da evitare fenomeni corruttivi- ed economicità della spesa pubblica.
Le norme in materia hanno dovuto subire continue modifiche.
LA LEGGE MERLONI
Si parte dalla legge Merloni n. 109 del 1995, che sancì il divieto generale di affidamento congiunto della progettazione e della esecuzione dell’opera pubblica, assottigliando così i margini decisionali delle amministrazioni aggiudicatrici. La normativa vietò l’indizione di gare pubbliche finalizzate all’affidamento dei lavori, in assenza di un progetto dettagliato dell’opera da realizzare. La finalità era assicurare la massima autonomia tra la fase della progettazione e quella dell’esecuzione dell’opera, per scongiurare l’eventualità che i vari progetti potessero essere funzionali a soddisfare gli interessi delle imprese e non quelli del soggetto pubblico.
IL RUOLO DEI PRIVATI NELLA PROGETTAZIONE
Il successivo decreto legislativo n. 163 del 2006 adeguò la normativa nazionale ai principi desumibili dalla normativa europea. Il decreto legislativo n. 50 del 2016 (noto anche come codice degli appalti pubblici), confermò la separazione tra progettazione ed esecuzione dell’opera, e nel regolare i contratti di partenariato pubblico/privato diede particolare rilievo al ruolo dei privati nella fase progettazione, valorizzando ad un tempo la flessibilità procedurale, ispirandosi al principio della libera organizzazione delle procedure per la scelta del concessionario.
Il successivo decreto legge n. 32/2019 (detto anche sblocca cantieri), in seguito ai rilievi sollevati dalla procedura di infrazione aveva la finalità di rendere più efficienti le procedure di affidamento dei lavori pubblici e conformava la disciplina del codice dei contratti pubblici alla normativa europea e, segnatamente alle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE .
SVOLTA KEYNESIANA
La pandemia, come era ovvio prevedere, ha sollecitato l’emanazione di nuove misure. In particolare, il decreto legge n. 76 del ha ridefinito le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l’ingegneria e l’architettura, con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti, nella logica della semplificazione ed accelerazione degli investimenti pubblici Più di recente il PNRR consiste in un programma di investimenti che il nostro Paese deve presentare alla Commissione UE, per poter beneficiare delle risorse del Recovey fund. Insomma ci si muove in una logica keynesiana, che probabilmente consentirà la ripresa della nostra economia, attraverso il rilancio della spesa pubblica.