venerdì, 26 Aprile, 2024
Attualità

Una difesa piena di errori: Grillo e i falsi teoremi sulla violenza sessuale

Lo stupro e può essere denunciato da sei a 12 mesi.
Non arrestare subito i presunti violentatori non significa ritenerli innocenti.
Una persona ubriaca, anche volontariamente, non è in condizione di poter dare un consenso consapevole all’atto sessuale.

Senza fare alcuna analisi politica e/o moralistica della vicenda relativa alla pantomima posta in essere da Beppe Grillo in difesa  del figlio facciamo chiarezza sui teoremi impliciti che sottostanno al suo per così dire, argomentare.

  1. Se una donna denuncia di avere subito una violenza sessuale e lo fa dopo otto giorni è una bugiarda.

Falso: Il termine per poter denunciare una violenza sessuale in Italia va da sei a dodici mesi e la credibilità di una donna presuntivamente violentata non dipende dal tempo che impiega per denunciare.

In America, vedi caso Weinstein, non c’è nessun termine di decadenza e addirittura le donne che hanno denunciato alcune violenze subite anche oltre dieci anni prima sono state ritenute credibili dalla Giustizia che ha condannato il violentatore.

2. Se i presunti autori dello stupro non vengono arrestati sono innocenti.

Falso: La carcerazione preventiva si applica a determinate condizioni e soprattutto nella immediatezza dei fatti ed in caso di flagranza di reato e si valuta la pericolosità dell’accusato. Molte persone accusate di aver commesso reati e  arrestate poi si rivelano innocenti in sede di processo. Le condanne dello Stato Italiano per risarcimento danni da ingiusta detenzione sono in continuo aumento. Dal 1991 al 31 dicembre 2020 i casi sono stati 29.659: in media, poco più di 988 l’anno. Il tutto per una spesa complessiva dello Stato gigantesca, tra indennizzi e risarcimenti: 869.754.850 euro per una media appena superiore ai 28 milioni e 990 mila euro l’anno. (Dati Ministeriali)

3. Se quattro ragazzi di 19 anni si divertono e ridono in mutande (non completamente nudi) sono quattro c……. non quattro stupratori… La ragazza aveva ingerito alcol spontaneamente. Il rapporto era consensuale. I ragazzi sono innocenti.

Falso: Nel caso in cui una donna, ancor più una ragazza, si ubriachi anche volontariamente l’atto sessuale compiuto dall’uomo o dagli uomini (gruppo) si presume ex lege privo di consenso e quindi integra, ex se, gli estremi della violenza sessuale.

Nella sentenza n. 32462 del 16 luglio 2018 (ud. 19 gennaio 2018), la Corte di Cassazione, Sez. III, ha stabilito che sussiste la violenza sessuale in quanto la donna non poteva dare un “valido consenso” alla congiunzione carnale, per lo stato di incoscienza in cui versava. Incoscienza, determinata dal consumo volontario di ingenti quantità di sostanze alcoliche.

In definitiva ogni atto sessuale deve essere compiuto con il consapevole consenso dei partner.

È facile e logico quindi dedurre che più che urlare ai quattro venti l’innocenza di un figlio, che per un padre è sempre tale, ritengo opportuno e consigliabile tacere e far si che il giudizio sulla colpevolezza o innocenza di una persona, innocente fino a sentenza definitiva di condanna, venga lasciato a chi è deputato ex lege, i Giudici.

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