venerdì, 19 Aprile, 2024
Società

Più formazione per i magistrati

Per ridurre gli errori giudiziari è opportuno investire sulla formazione continua dei magistrati, unitamente alla riduzione dei carichi lavorativi.

Nicola Russo

Nicola Russo, docente della Scuola Superiore della magistratura, nonché componente del Comitato direttivo, già giudice del dibattimento penale, della Corte d’Assise e Gip/Gup nei Tribunali di Torre Annunziata e di Napoli, è notoriamente un magistrato molto equilibrato.

Il suo punto di vista, dunque, è estremamente importante per capire quali sono le criticità del sistema giudiziario italiano, in un momento in  cui si torna a parlare di una riforma complessiva.

L’effettività della pena, per generale ammissione, è una delle maggiori criticità del sistema giudiziario italiano. Come mai? E cosa si può fare per arrivare alla certezza della pena?
“Quando si parla di certezza della pena si evoca un principio che non ha albergo nel nostro sistema penale e, ancora prima, nella nostra Costituzione. Almeno non lo ha nei termini cui si intende fare riferimento. Parlare di certezza della pena nel senso di equivalenza tra sanzione irrogata con la sentenza e periodo da espiare in carcere è giuridicamente errato in un sistema, come il nostro, finalizzato alla rieducazione del condannato (unica funzione riconosciuta alla pena dalla nostra Carta costituzionale) e, quindi, caratterizzato coerentemente da un insieme di disposizioni che tendono ad elidere, sia in fase di cognizione che in fase di esecuzione, la previsione sanzionatoria astratta della norma incriminatrice. Dunque l’unica accezione corretta attribuibile all’espressione “certezza della pena” è solo quella che assegna ad essa una funzione di garanzia, nel senso che ad ogni comportamento violativo va ricollegata ex ante una sanzione in misura predeterminata, non rimessa ad una valutazione discrezionale e successiva al reato da parte dell’autorità giudiziaria. In definitiva, correttamente il sistema penale italiano complessivamente considerato è ispirato alla valorizzazione di un percorso punitivo/riabilitativo che necessariamente deve comportare una progressiva riduzione della pressione sanzionatoria in presenza di comportamenti rivelatori di una resipiscenza del reo”.

In Italia c’è un apposito capitolo del bilancio dello Stato che riguarda la riparazione degli errori giudiziari. In che modo, a suo avviso, si può limitare la possibilità di errore?
“La strada è quella di investire sulla formazione dei magistrati unitamente alla riduzione dei carichi lavorativi. La formazione continua del personale giudiziario rappresenta uno strumento di continua verifica del livello di adeguatezza dei magistrati, il cui lavoro è oggi ancora più complesso di un tempo, perché più complesse sono le dinamiche sociali. Dalla riduzione dei carichi di lavoro discende una maggiore consapevolezza del magistrato sull’oggetto della vicenda giudiziaria e una valorizzazione dell’efficacia delle decisioni piuttosto che una rincorsa, spesso deleteria, all’efficienza della giustizia”.

 È favorevole alla separazione della carriere ed alla istituzione di un doppio organo di autogoverno?
“Assolutamente contrario. Non certamente per ragioni corporative ma perché la separazione delle carriere non aiuterebbe la tenuta delle garanzie dell’imputato e l’obiettività dell’esercizio della giurisdizione. Ciò che la comunità richiede è che i magistrati siano persone equilibrate e che le decisioni siano frutto di una serena ed accorta valutazione della vicenda. Su questo obiettivo in che modo potrebbe incidere la separazione? Un pubblico ministero con formazione e valutazione separata da quella del giudice assicurerebbe una maggiore obiettività nella conduzione delle indagini? Davvero è credibile che un giudice serio, equilibrato e preparato sia più incline ad accogliere la posizione dell’accusa per il solo fatto che viene espressa da un collega? Allora questo dovrebbe valere anche nella valutazione delle sentenze emesse nei gradi antecedenti in caso di impugnazione da parte dell’imputato. Si potrebbe affermare che un collegio di appello è indotto a confermare la sentenza di condanna dei colleghi di primo grado solo in ragione del fatto che essa è emessa da soggetti appartenenti al medesimo ordine. In realtà dietro questo tema si cela una battaglia di retrovia piuttosto sterile di una parte dell’avvocatura”.

Nell’attuale sistema penale è garantita la parità tra accusa e difesa?
“Anche dietro questa critica, cioè l’asserita disparità tra accusa e difesa, si cela spesso un’errata impostazione. Il nostro sistema processuale prevede ed assicura la “parità delle armi” nella fase del confronto dibattimentale in cui all’imputato, con gli stessi strumenti della pubblica accusa, viene riconosciuta la possibilità di “difendersi provando”, cioè sottoponendo alla cognizione di un giudice, terzo ed imparziale, la propria eventuale prospettazione dei fatti. Peraltro, è bene ricordarlo, questo è solo un onere ma non un obbligo. È, infatti, l’accusa a dover dimostrare in giudizio la fondatezza della propria ipotesi. La fase delle indagini preliminari, invece, essendo improntata all’obiettivo di fornire al pubblico ministero elementi di valutazione per compiere una scelta ponderata tra richiesta di rinvio a giudizio e richiesta di archiviazione del procedimento, è naturalmente costruita secondo la previsione di poteri incisivi di indagine della parte pubblica (nella fase delle indagini è concettualmente errato parlare di accusa). Questi poteri, però, sono attentamente bilanciati dal codice di rito secondo i limiti dettati dalla Costituzione e la loro osservanza è rimessa al penetrante controllo esercitato, d’ufficio o su richiesta dell’indagato, dal giudice per le indagini preliminari. Occorre, poi, ricordare che a compensare il potere d’intervento del pubblico ministero vi sono anche le investigazioni difensive, strumento – questo – cui difensori fanno raramente ricorso anche per una certa pigrizia culturale sul punto”.

In definitiva ritiene che gli Italiani possano riporre la loro fiducia nella giustizia terrena o è il caso di confidare in quella divina?
“Raccolgo la sua battuta e rilancio. Non si può mutuare la giustizia umana con quella divina, perché rispetto ad esse l’uomo ha una attesa sui tempi opposta. La giustizia umana la si vuole più prossima e celere possibile. Quella divina è, al contrario, da augurarsi che sia la più lenta possibile”.

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