giovedì, 25 Aprile, 2024
Società

I diritti universali dell’umanità

L’articolo di Tommaso Marvasi, del primo novembre (precedente i cruenti fatti di Vienna, che ci inducono a riprendere il discorso), colloca i recenti omicidi di Nizza in un contesto politico, culturale ed etico più ampio e generale, sfuggendo la trappola dello scontro di civiltà e chiedendosi perché i valori non derogabili, cui l’uomo occidentale attribuisce universalità, divengano – a volte – ignorati se non addirittura rifiutati da culture diverse dalla nostra. La più accreditata dottrina fa risalire al 539 a.c. il primo documento al mondo sui diritti del cittadino. In quell’anno infatti Ciro il Grande, primo Re dell’antica Persia, dopo avere conquistato la città di Babilonia, liberò gli schiavi e decretò l’uguaglianza delle razze ed il diritto di ciascuno di scegliere la propria religione. Da Babilonia il bisogno di una disciplina dei diritti universali dei cittadini si diffuse rapidamente in India, in Grecia e, infine, a Roma. Qui soggiacque al concetto di “diritto naturale” come logica conseguenza dell’evidenza che gli uomini nel corso della vita tendono a seguire determinate leggi non scritte basate su idee razionali derivate dalla nature delle cose. Il richiamo storico alle origini torna opportuno per proporre qualche riflessione. Il bisogno dei cittadini acquista forma di esigenza irrinunciabile sempre a seguito di una grande sofferenza popolare per guerra o altro rivolgimento di grande impatto sociale e diventa norma di legge nelle aree geografiche volta a volta più sviluppate del pianeta. La “Magna Carta” del 1215 nasce proprio dalla violazione di massa di antiche leggi ed usanze tale da costringere il Re Giovanni d’Inghilterra alla sua proclamazione dando sistematica giuridica: alla libertà della Chiesa dalle interferenze statali; al diritto dei cittadini di possedere ed ereditare proprietà; al diritto di essere protetti da tassazioni eccessive; ad un processo imparziale ed, infine, stringenti normative in tema di malgoverno e corruzione dei pubblici ufficiali. E ancora, sempre in Inghilterra, solo a seguito delle violente reazioni popolari contro la dispendiosa politica estera del Re e all’obbligo  di alloggiare i militari nelle case dei sudditi, si pervenne all’approvazione della “petizione dei diritti” (1628) che codificava quattro principi: nessuna tassa poteva essere varata senza il consenso del Parlamento; nessuno poteva essere arrestato senza prova (principio dell’ habeas corpus); nessun militare doveva essere alloggiato nelle abitazioni private; la legge marziale non poteva essere usata in tempo di pace. Nel 1787 fu approvata la Costituzione degli Stati Uniti fu approvata, divenendo rapidamente modello per il mondo occidentale e costituendo, tuttora, la più antica Costituzione scritta vigente nel mondo. I primi dieci emendamenti di questa costituzione entrarono in vigore nel 1791 con l’obiettivo esplicito di limitare i poteri del governo federale statunitense e proteggere i diritti di tutti i cittadini residenti e visitatori sul territorio americano. Nel 1789, infine, l’assemblea costituente nazionale francese, ha approvato la dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini che costituisce anche il preambolo della Costituzione Francese del 1791. La Dichiarazione è ancora oggi il fondamento giuridico di tutte le costituzioni democratiche del mondo occidentale e rappresenta la summa del pensiero illuminista da Montesquieu a Voltaire, da Diderot a Rousseau. E a gennaio del 1948, la nostra Carta Costituzionale, segnata profondamente dall’orrore della seconda guerra mondiale attraversata dalla barbarie dell’olocausto, sanciva tra i propri principi fondamentali i diritti universali. I principi fondanti della nostra Costituzione, iscritti negli articoli da 1 a 12 e nella parte prima relativa ai “diritti e doveri dei cittadini”, caratterizzano profondamente l’ordinamento Costituzionale al punto da poter affermare che la stessa organizzazione dei pubblici poteri sia prevalentemente funzionale al loro svolgimento e alla loro attuazione. Fondamentale la formulazione dell’art. 2 che “riconosce e garantisce” il diritto all’identità personale cioè il diritto di ciascuno di essere sé stesso con il proprio bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano ogni essere umano ma, nel contempo, lo identificano. E, di seguito, ha disposto che la Repubblica debba “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona.” (disposizioni che godono di una tutela rafforzata garantita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1146 del 1988 che sancisce l’immodificabilità dei principi supremi. Anche il mondo Islamico con la Dichiarazione dei Diritti Umani dell’ISLAM approvata al Cairo il 5 agosto 1990 ha voluto normarne i principi. Le libertà fondamentali dell’Islam sono parte integrante della religione islamica perché essi sono contenuti nel libro della rivelazione di Dio.  Se è vero che, con questa dichiarazione e con quelle parziali precedenti, il mondo Islamico partecipa alla cosiddetta “regionalizzazione dei diritti” universali, non può tuttavia non prendersi atto che legare tali diritti ai principi religiosi dell’Islam con un vincolo di inviolabilità sacrale, oggettivamente incide su quel supremo principio della libertà di religione che proprio i loro antenati avevano posto a base della civile e pacifica convivenza. Ne deriva che anche il mondo Islamico ha aderito all’obbligo di tutelare i diritti universali dell’umanità, prendendo atto della loro cogenza indipendentemente della loro derivazione.   

Condividi questo articolo:
Sponsor

Articoli correlati

Giornata Mondiale dei Diritti Umani

Martina Miceli*

Covid-19, con la sorveglianza digitale diritti a rischio

Carmine Alboretti

Centro Astalli: accordo Tunisia e rischi umanitari

Cristina Calzecchi Onesti

Lascia un commento

Questo modulo raccoglie il tuo nome, la tua email e il tuo messaggio in modo da permetterci di tenere traccia dei commenti sul nostro sito. Per inviare il tuo commento, accetta il trattamento dei dati personali mettendo una spunta nel apposito checkbox sotto:
Usando questo form, acconsenti al trattamento dei dati ivi inseriti conformemente alla Privacy Policy de La Discussione.