venerdì, 19 Aprile, 2024
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Controlli su assembramenti, distanziamenti e rischi di contagio. In discussione emendamenti e multe. Ecco le novità e dove andranno i soldi delle sanzioni

Chi sorveglierà i distanziamenti, il rispetto delle regole anti contagio? E dove andranno a finire i soldi delle multe? A tutto questo daranno risposta diversi emendamenti al decreto 33/2020 “misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Ossia le misure che hanno segnato lo sblocco del
lockdown lo scorso 18 maggio e che ora sono aggiornate da nuove norme.

Le disposizioni sono state discusse nel corso dell’esame in Commissione Affari Costituzionali con l’introduzione di modifiche che segneranno anche dei restringimenti e multe più salate. I soldi incassati dalle sanzioni amministrative pecuniarie saranno devoluti allo Stato, quando le violazioni saranno accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. Gli stessi saranno devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni saranno accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Inoltre, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid potrà stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l’effettiva fornitura e distribuzione di mascherine chirurgiche per la popolazione, considerate “beni essenziali” per fronteggiare l’emergenza. Questi in sintesi gli emendamenti rispetto alle norme che erano già state approvate e che ora sono delle novità da rispettare.

All’articolo 1 si dà il via libera a partire dallo scorso 18 maggio agli spostamenti all’interno del territorio regionale senza più alcuna limitazione. Tuttavia in caso di aggravamento della situazione epidemiologica, ai sensi del Decreto 19/2020, potranno essere adottate misure di contenimento più restrittive relativamente a specifiche aree del territorio regionale interessato. Fino al 2 giugno restavano vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trovava, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020 si dava il via libera agli spostamenti su tutto il territorio nazionale. Questi potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati sempre ai sensi del decreto 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in quelle determinate aree. A decorrere dal 3 giugno 2020 via libera anche agli spostamenti da e per l’estero. Questi, infatti, potranno essere limitati solo con provvedimenti ad hoc adottati in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.

Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino non sono soggetti a limitazioni.

Con una modifica approvata alla Commissione Affari Costituzionali, si disponde che ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell’autorità sanitaria, viene applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico scientifico.

Viene vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico si potranno svolgere solo se ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici e con modalità stabilite da un apposito provvedimento sulla base dell’articolo 2 del decreto 19/2020.

Il sindaco ha facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le riunioni si possono svolgere garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Per le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sarà un apposito provvedimento a stabilirne la ripresa.

Le attività economiche e produttive possono tutte ripartire, a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati a livello nazionale. In assenza di quelli regionali troveranno applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida può determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni devono monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione all’andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. Sulla base dell’esito del monitoraggio, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive.

In Commissione Affari Costituzionali è stato poi aggiunto l’articolo 1-bis. Questo dispone modifiche al decreto Cura Italia riguardo i poteri del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. In particolare, si dispone che al fine di assicurare il più ampio accesso da parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare l’emergenza, il Commissario può stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l’effettiva fornitura e distribuzione dei beni, incluse misure idonee a ristorare agli aderenti l’eventuale differenza dei prezzi di acquisto, ferma restando la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.

All’articolo 2 si spiega come, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di quanto previsto dal decreto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Con una modifica approvata dalla Commissione Affari Costituzionali si dispone poi che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, relative alle violazioni previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. Gli stessi proventi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’articolo 452 del codice penale (delitti contro l’incolumità pubblica) o comunque più grave reato, la violazione della quarantena verrà punita con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

L’articolo 3 sancisce che le misure del decreto si applicheranno a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020. Dall’attuazione del decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l’articolo 4 prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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