venerdì, 26 Aprile, 2024
Società

Quarantena e libertà sotto la lente della Consulta

La Corte Costituzionale si pronuncia sulla quarantena obbligatoria per il Covid-19.
Ad adire la Corte Costituzionale è stato il Tribunale Penale di Reggio Calabria ritenendo che alcune disposizioni del decreto legge n. 33 del 2020 riguardante le misure per limitare la diffusione del Covid-19, incidano sulla libertà personale in violazione dell’articolo 13 della Costituzione, di competenza dell’autorità giudiziaria.

La Consulta, l’ 8 aprile scorso, ha preliminarmente ritenuto non manifestamente fondato il dubbio di incostituzionalità della norma in quanto “la quarantena obbligatoria” con le relative sanzioni penali per i trasgressori, incide solamente sulla libertà di circolazione e non anche sulla libertà personale; due principi costituzionali nettamente previsti e contemplati dagli articoli 13 e 16.

L’articoli 13, in effetti, afferma un principio sacrosanto e cioè che: “La libertà personale è inviolabile.” Prosegue contemplando che le limitazioni possono essere disposte “… per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.”

Nell’articolo 16 sono, in effetti, contemplate le ipotesi di libertà di movimento del cittadino, sia riguardanti la circolazione ed il soggiorno in tutto il territorio dello Stato senza alcun vincolo e sia quelle che si realizzano uscendo dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvi gli obblighi di legge. Gli obblighi di legge sono riferiti, normalmente, al documento di riconoscimento, quale la carta di identità, il passaporto o altro idoneo documento riconosciuto, nonché alle certificazioni di eventuali profilassi per i paesi per i quali sono previste.

Si afferma che: “Nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche”. Ma sono previste , però, le “…limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.”

La Consulta ha, in effetti, specificatamente, affermato che: “La quarantena obbligatoria e le relative sanzioni penali, così come regolate dalle disposizioni impugnate, incidono sulla sola libertà di circolazione. Non comportano alcuna coercizione fisica, sono disposte in via generale per motivi di sanità e si rivolgono a una indistinta pluralità di persone, accomunate dall’essere positive al virus trasmissibile ad altri per via aerea”.

Occorre attendere l’uscita della decisione con le relative motivazioni per saperne di più anche in merito alle reali differenze tra libertà personale e libertà di circolazione, tenendo anche presente il dettato dell’articolo 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività…” e che: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.”

Condividi questo articolo:
Sponsor

Articoli correlati

Cresce la povertà assoluta al Nord

Redazione

Marvasi Pelle Mazzuka Barillaro Fonti etc.

Tommaso Marvasi

Riceviamo e pubblichiamo 

Antonio Domani

Lascia un commento

Questo modulo raccoglie il tuo nome, la tua email e il tuo messaggio in modo da permetterci di tenere traccia dei commenti sul nostro sito. Per inviare il tuo commento, accetta il trattamento dei dati personali mettendo una spunta nel apposito checkbox sotto:
Usando questo form, acconsenti al trattamento dei dati ivi inseriti conformemente alla Privacy Policy de La Discussione.