martedì, 19 Marzo, 2024
Attualità

Nel labirinto giuridico delle criptovalute

Il continuo diffondersi delle criptovalute nel contesto globale ha sollevato numerosi problemi giuridici in ordine all’esatta configurazione. La questione desta un certo interesse, nella misura in cui rivela come i concetti giuridici non siano fissi e immutabili, essendo gli stessi strumenti di conoscenza di una realtà in continua evoluzione, che sovente non si presta ad essere incasellata entro la trama concettuale consegnataci dalla tradizione.

In primo luogo, è stato lo stesso legislatore – tanto italiano, quanto europeo – ad avvertire l’esigenza di tracciare un perimetro definitorio della nuova forma valutaria, sì da poter sussumere entro una fattispecie volutamente ampia un panorama fenomenologico in costante mutamento: l’art. 1, c. 2, lett. qq, del d.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dal d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (attuativo della V direttiva antiriciclaggio), definisce invero la «valuta virtuale» come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».

È significativo sottolineare come tale definizione tenga volutamente fuori le monete emesse da banche centrali o da autorità pubbliche: l’esclusione delle central bank digital currencies, infatti, impedisce, per così dire ontologicamente, di attribuire il c.d. «corso legale» a queste forme di e-money. Ed, invero, la genesi della disciplina non era tanto quella di introdurre nei diversi ordinamenti una nuova forma di moneta, stante anche la tendenziale impossibilità di soddisfare adeguatamente le funzioni che la dottrina economica tradizionalmente a questa assegna (ossia quelle di essere mezzo di scambio, unità di conto e riserva di valore), quanto quella di prevenirne usi distorti e finanche illeciti; ed è facile supporre che questo atteggiamento normativo non sia destinato a mutare in futuro, malgrado alcuni recenti e pioneristici esperimenti (si pensi alla scelta, annunciata il mese scorso, della Repubblica di San Salvador, di adottare i bitcoin come moneta ufficiale: ne dà notizia, tra i vari, il sito https://www.wired.it/economia/finanza/2021/09/07/bitcoin-el-salvador-corso-legale-critiche/?refresh_ce=).

Poiché l’art. 1277 c.c., il quale – come noto – vuole estinti i debiti pecuniari con moneta avente «corso legale» nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale, peraltro sanzionando penalmente l’irrifiutabilità (art. 693 c.p.), non sembra allo stato prestarsi a letture così marcatamente evolutive, che finirebbero per tradirne la ratio ispiratrice, la dottrina non ha rinunciato a cercare appiglio in altre norme codicistiche. Ad esempio, si è proposto di applicare alla moneta virtuale il successivo art. 1278 c.c., il quale – recependo il principio una in alia solvi potest – dispone che “se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato” – e tale sarebbe il bitcoin – “[…] il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento”. Com’è stato osservato, la norma – diversamente da quanto avviene in alcuni sistemi giuridici stranieri – non regolamenta il «debito di moneta estera» tout court, ma si presta ad incorporare tanto le monete andate «fuori corso» (ipotesi, peraltro, testualmente regolata dall’art. 1277, comma 2, c.c.), quanto quelle aventi valore «intrinseco» (cfr. art. 1280 c.c.), quanto infine – e per ciò che qui più interessa – le monete c.dd. «complementari», tra le quali andrebbero appunto annoverate quelle «virtuali». E la loro utilizzazione sarebbe dunque legittima in virtù della disposizione normativa appena richiamata, sempreché non sia stata pattuita la clausola “effettivo” o equivalente ex art. 1279 c.c., nel qual caso il debitore non potrebbe che liberarsi con la moneta avente corso legale.

Una diversa ricostruzione teorica non fa leva sulla qualificazione in termini pecuniari delle criptovalute, bensì le riguarda quali semplici mezzi per un diverso adempimento della prestazione. Chiaro, dunque, il riferimento alla datio in solutum (art. 1197 c.c.), il quale subordina la liberazione del debitore dal vincolo obbligatorio mercé l’esecuzione di una prestazione differente, rispetto a quella originariamente convenuta, al consenso del creditore. La manifestazione di volontà ex latere creditoris varrebbe infatti a rendere legittimo il ricorso a questa peculiare moneta virtuale.

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