Il 16 Luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 76, noto come decreto semplificazioni. L’obiettivo del Governo dichiarato nel decreto legge è quello di: 1) realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità; 2) introdurre misure di semplificazione procedimentale e di sostegno e diffusione dell’amministrazione digitale, 3) adottare misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tali obiettivi, piuttosto ambiziosi, vengono perseguiti attraverso una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Si prevede infatti, l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro; una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire nel termine di due mesi, allungati a quattro solo per casi particolari. Vengono introdotte, inoltre, disposizioni preordinate ad accelerare i contratti sopra soglia, prevedendo in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento ed è contemplato anche che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per l’omessa stipulazione del contratto nel termine preventivato e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie unicamente per fattispecie ben definite.
In ambito edilizio, sono previste altresì, in sintesi, le seguenti misure:
semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici; accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata; rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, previsione del rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).
Con riguardo alla semplificazione dei procedimenti: si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso; si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi. Tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni. Si introducono, altresì, semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in formato digitale.
In merito alla responsabilità degli amministratori pubblici, il decreto prevede che fino al 31 luglio 2021, la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni; la fattispecie del dolo viene, inoltre, riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta. Viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.
Ambizioso e lodevole è l’intento del legislatore.
Si tratta al momento di un primo intervento nell’ottica della semplificazione amministrativa, che potrebbe tuttavia già sortire dei primi positivi risultati a costo zero.
L’introduzione generalizzata dell’istituto del silenzio assenso, il principio della digitalizzazione dei servizi da parte della P.A. e, in ambito di affidamento di contratti pubblici, la semplificazione delle procedure per i contratti c.d. sotto soglia sono sicuramente misure che possono sin da subito spiegare pronta efficacia.
Chi scrive si auspica che tali interventi costituiscano solo un primo step di un lungo percorso che porti l’Italia in linea con gli altri Paesi europei, cosicché quella che è stata purtroppo definita, a ragione, la pachidermica macchina amministrativa, diventi presto un valido alleato dei cittadini in grado di sostenere la ripresa e lo sviluppo economico e costituire, finalmente, un’attrattiva per gli investitori esteri.
In conclusione il raggiungimento di obiettivi così importanti si può perseguire attraverso strumenti legali che non richiedono per la loro realizzazione l’impiego di rilevanti risorse pubbliche, ma piuttosto l’utilizzo razionale di uomini e mezzi di cui l’Amministrazione pubblica già dispone, così essenziali oggi, in cui all’emergenza Covid-19 sta seguendo purtroppo una drammatica crisi economica.