venerdì, 19 Aprile, 2024
Regioni

Concessioni demaniali marittime, Consiglio Basilicata dà ok a Ddl

Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi in modalità telematica, ha approvato all’unanimità il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni urgenti in materia di settore turistico e di concessioni demaniali marittime”. Il disegno di legge modifica e integra due leggi regionali che incidono sul settore: la n.41 del 222 dicembre 2020 (Disposizioni di integrazione e manutenzione del. sistema normativo regionale) e la n.12 del 20 marzo 2020 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020).

Inserite alcune tipologie di concessioni inizialmente escluse quali quelle di cui all’articolo 100 della legge n.126 del 2020 (concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale) e quelle rilasciate dall’Agenzia del demanio e trasferite con apposito verbale al demanio marittimo, per effetto dell’erosione costiera, che per caratteristiche morfologiche e per tipologia di attività sono aderenti a quelle classificate come demanio marittimo. Abrogato l’articolo 28 della legge regionale n.41 del 2020 (Aree demaniali marittime) con il quale si stabiliva che “Per destagionalizzare le attività turistiche in Basilicata ed al fine di qualificare l’accoglienza turistica in prosecuzione dell’anno di Matera ‘Capitale europea della cultura 2019’ e per attenuare gli effetti sull’economia causato dalla pandemia di ‘Covid.19’, è consentito per tutto l’anno 2021 e fino all’approvazione della variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime, mantenere le strutture funzionali delle attività balneari già operanti in regione di concessione demaniali marittime, dove attualmente ubicate e purché siano di facile amovibilità”.

Nella relazione esplicativa del ddl si spiega che: “L’art.28 è stato oggetto di osservazioni da parte dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia che ne ha rilevato errori di redazione che rischiano di renderla non linearmente interpretabile. L’art.28 è stato oggetto di osservazioni anche da parte del Ministero per i beni e le attività culturali che ha segnalato come la norma, consentendo il mantenimento delle strutture amovibili delle attività balneari per l’intero anno, si pone in contrasto con l’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, venendo ad incidere sulla portata dell’autorizzazione paesaggistica nonché sull’efficacia temporale della stessa”.

“La norma, inoltre, determina, sotto diversi profili, invasione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio nonché in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione”, si legge. Modificata la legge regionale n.12 del 20 marzo 2020 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020) stabilendo che “Nelle more del riordino definitivo del quadro normativo nazionale in materia di demanio marittimo, secondo quanto stabilito dai principi comunitari e dal Puad (Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali), al fine di favorire le attività di strutture ricettive prospicienti il mare o la linea dividente demaniale marittima e che non dispongono di servizi in sito, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime di carattere provvisorio e stagionale, con validità annuale, per l’utilizzo nel solo periodo della stagione balneare al fine di garantire il servizio di balneazione in favore degli ospiti delle attività ricettive”.

Si stabilisce, altresì, che “possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali alle Forze dell’ordine (per le finalità di cui al capo V, sezione I del decreto del Presidente della Repubblica n.90/2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”) nonché ai Comuni rivieraschi per finalità turistico-ricreative-balneari rivolte alle fasce sociali più deboli. Le concessioni provvisorie e stagionali sono rilasciate, su istanza degli interessati, dall’ufficio regionale competente a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Tali disposizioni sono valide fino al 31 dicembre 2023.

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