sabato, 4 Maggio, 2024
Economia

Fino al 31 marzo le domande per cassa integrazione e altri benefici per i lavoratori

I lavoratori interessati hanno tempo fino al 31 marzo 2021: termine ultimo per la presentazione e l’invio delle istanze. È questa in termini burocratici la notizia del prolungamento della Cassa integrazione e degli altri sostegni previsti per l’emergenza Covid. Tecnicamente con la conversione in legge del DL 183/2020 (il Milleproroghe) è stata confermata la proroga dei termini per l’invio delle domande di cassa integrazione Covid. Con il prolungamento dello stato di emergenza, dunque, il Governo ha deciso di riconfermare ed estendere anche gli ammortizzatori sociali approvati durante il primo lockdown, così da permettere alle imprese e ai lavoratori di poter usufruire degli aiuti concessi anche oltre le scadenze inizialmente fissate.
Con la conversione, il Governo ha esteso i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, compresa appunto la cassa integrazione Covid.
Per avere accesso alla cig, nello specifico, gli interessati hanno tempo fino al 31 marzo 2021.
Confermati anche i requisiti di accesso al trattamento, secondo cui proroga verrà riconosciuta a tutte le imprese che hanno registrato un calo del fatturato a seguito o a causa dell’epidemia da Covid in Italia.
Per ciò che riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), ossia l’assegno ordinario di invalidità è una tutela previdenziale a favore dei lavoratori, (ASO) Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) e Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD), il decreto-legge 16 giugno 2020 n. 52, successivo al decreto rilancio ha stabilito che le domande devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto, o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.
L’Inps, con il messaggio n. 1607 del 14 aprile 2020, spiegano gli analisti di “Quifinanza” ha chiarito inoltre che le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, anche con riferimento ai lavoratori che prima non rientravano tra i beneficiari della prestazione.
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