mercoledì, 1 Maggio, 2024
Economia

Legge di Bilancio e proroga Superbonus 110%

 Com’è noto ai più è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, la Legge di Bilancio n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” che in 20 articoli disciplina una serie di interventi a sostegno di famiglie e imprese.

 Detta legge, tra le iniziative di maggiore importanza, ha confermato la proroga fino al 31 dicembre 2021 delle detrazioni fiscali a sostegno degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio: ecobonus, bonus casa, facciate e verde.

Per quanto concerne il c.d. Superbonus 110% la relativa scadenza  è prorogata al 30 giugno 2022, termine prorogabile di altri 6 mesi per lavori a quella data completati per almeno il 60%.

Su tale intervento normativo, intendo proporre alcune riflessioni.

 Il Superbonus 110% è stato presentato dal Governo come un’iniziativa in grado di dare respiro al settore dell’edilizia in profonda crisi da anni, ulteriormente aggravatasi a seguito del lock-down. 

In effetti l’intervento normativo introdotto a metà 2020, avrebbe potuto dare sin dai primi mesi della sua entrata in vigore una forte ripresa all’edilizia. 

Tuttavia così non è stato,  perché mancavano i decreti attuativi che si sono susseguiti nel corso del 2020, insieme ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Adesso finalmente sembra tutto pronto e la proroga degli incentivi stabiliti dal Legislatore è stata quanto mai opportuna, anche se in ogni caso, l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Dopo una lunga discussione, la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha, infatti, approvato una proroga di 6 mesi per la scadenza del Superbonus 110%: sarà infatti possibile usufruirne fino al 30 giugno 2022, a meno che i lavori a quella data non siano iniziati da 6 mesi e siano stati completati per almeno il 60%, in questo caso ci sarà tempo fino a fine anno, ma il credito d’imposta si potrà usufruire in quattro anni e non in cinque.

Fanno eccezione gli edifici Iacp per i quali sarà possibile realizzare interventi di riqualificazione e messa in sicurezza che usufruiscono della detrazione del 110% per tutto il 2022 con una proroga di ulteriori 6 mesi nel caso in cui al 31/12/22 sia stato completato il 60% dell’intervento.

Per quanto riguarda gli interventi ammessi come trainanti, rientrano, inoltre, come chiarito dalla legge di bilancio, quelli per la coibentazione del tetto “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”.

Possono accedere alla detrazione anche gli immobili privi di APE perché senza copertura di uno o più muri perimetrali (unità collabenti), ma dopo l’intervento l’edificio dovrà raggiungere la classe energetica in
fascia A.

Vengono ammessi anche gli interventi negli edifici afferenti a un unico proprietario con un massimo di 4 unità immobiliari accatastate distintamente.

Tra gli interventi trainanti del superbonus sono riconosciuti anche i lavori volti al superamento delle barriere architettoniche, sia per i portatori di handicap che per gli over 65.

professionisti non dovranno stipulare una nuova assicurazione ma potranno integrare quella già esistente purché con massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’art. 119.

Viene inoltre ammesso il superbonus, per l’intervento trainato della installazione di impianti fotovoltaici, oltre che sulla propria abitazione, anche sulle sue pertinenze.

Gli incentivi sono estesi per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Anche per le spese sostenute nel 2022, come già previsto per gli anni 2020 e 2021 (articolo 121, Dl n. 34/2020), si potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del 110%, per:

  • un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Non resta che attendere la fine del 2021, per fare un primo bilancio degli effetti della normativa sul superbonus.

 Si auspica, da parte di chi scrive, che definito oramai il quadro normativo, la legge incentivante possa trovare piena attuazione ed applicazione da parte degli operatori del settore, a meno che la macchina amministrativa e burocratica degli uffici non rallenti ancora la sua attuazione.

 A quel punto anche un’iniziativa legislativa così lodevole sulla carta potrebbe rimanere drammaticamente inattuata e rappresenterebbe l’ennesima occasione mancata e per di più in tempo di pandemia.

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