sabato, 20 Aprile, 2024
Cronache marziane

La Direttiva europea sulla responsabilità dei giudici

Avevo sempre sospettato che Kurt non fosse un monumento alla discrezione; d’altronde uno che – proveniente da Marte – venga ad atterrare a  Roma, difficilmente si limiterà ad una gita di puro piacere. Ma quello che stavolta mi ha fatto uscire dai gangheri è stato scoprire che – ormai da diverso tempo – il Marziano si infila nella mia corrispondenza privata e apre fascicoli classificati come “riservati”: anzi! Maggiore appare la loro riservatezza e più evidenti sono le tracce di una lettura attenta del loro contenuto da parte del mio ospite, che non oso qualificare un intruso solo per evitare una nuova occasione di conflitto con lui.

Uno di quei fascicoli – intitolato “Responsabilità dei Magistrati – Disciplina  europea”, reca addirittura briciole e macchioline oleose,  che mi fanno pensare come egli abbia addirittura sacrificato le ore dei pasti nell’esame dei documenti e della corrispondenza tenuta con alcuni deputati europei che stanno elaborando una Direttiva del Parlamento e del Consiglio per ottenere  il superamento del doppio regime di responsabilità cui attualmente soggiacciono tutti i magistrati italiani, inquirenti o giudicati che siano: secondo un tal regime, il principio costituzionale europeo – a termini del quale la responsabilità segue sempre e comunque il potere – deve necessariamente trovare applicazione almeno nelle fattispecie in cui si faccia questione di diritti civili o politici garantiti dalle disposizioni dei Trattati sui quali la stessa Unione Europea si regge.

Il principio appena richiamato si ricava dalla lettura della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: Una fonte che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati fondativi dell’UE, garantendo il diritto a un giudice indipendente e imparziale (Articolo 47). La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CJUE) può dunque  interpretare e applicare quella Carta nei procedimenti che coinvolgano gli Stati membri e le istituzioni dell’UE, come appunto accaduto a suo tempo e di cui dirò più avanti.

Non meno rilevante per le questioni che andiamo ad affrontare è il complementare principio di Cooperazione giudiziaria: L’UE ha sviluppato un’ampia gamma di strumenti per facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, come il mandato d’arresto europeo e le procedure di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Questi strumenti si basano sulla fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri, che a sua volta dipende dal bilanciamento fra indipendenza e  imparzialità dei giudici, da una parte,  e loro responsabilità per i danni arrecati ai cittadini nell’esercizio della propria attività, dall’altra parte.

La vicenda ha origini lontane e precisamente inizia il 6 novembre di tredici anni fa, quando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  (GUCE, 6 novembre  2010) comparve il ricorso proposto, dinnanzi alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, dalla Commissione Europea contro l’Italia per sentir dichiarare l’incompatibilità, con il diritto sovranazionale, delle disposizioni dell’ art.2, paragrafi 1 e 2, della l. 13 aprile 1988, n. 217 che limitava la responsabilità dei magistrati ai soli casi di dolo o colpa grave.

La Corte adita stabilì allora, con decisione in pari data (Causa C-379/10), che il diritto comunitario osta “ad una legislazione nazionale che limiti la sussistenza di tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave del giudice”, ma la sentenza restò sostanzialmente inapplicata, fino a che – di fronte alla minaccia di un nuovo ricorso della Commissione alla Corte di Giustizia – la Cassazione italiana prese finalmente atto di quanto deciso dai propri omologhi europei e cominciò ad adottare una linea giurisprudenziale che limitava la responsabilità dei magistrati stessi ai soli casi in cui le decisioni di questi ultimi si risolvessero in una palese violazione di norme sovranazionali.

Questa soluzione sembrò accontentare tutte le parti in causa, ma l’evoluzione subita dall’ordinamento europeo negli ultimi anni ha reso sempre più evanescente il confine, con il diritto nazionale, delle norme vigenti in ciascuno Stato membro dell’Unione: ecco perché la questione, che sembrava ormai sopita, torna ora di piena attualità.

Dei possibili  contenuti della Direttiva in corso di elaborazione parlerò – per evidenti ragioni di ordine deontologico –  solo nel momento in cui la relativa proposta avrà acquisito un minimo di ufficialità; oggi mi interessa invece raccontarvi di come quello sfacciato del Marziano si è difeso di fronte all’accusa di sbirciare nel  mio archivio privato.

Attesolo in biblioteca – dove ama andare a mettere il naso nei libri ( ma anche nelle mie carte, ivi comprese quelle che classifico come “riservate”) –  Kurt ha esordito dicendo che gli erano capitati sottomano alcuni fascicoli caduti dalla mia scrivania e così non aveva potuto fare a meno di leggerne il contenuto, al solo fine di riordinarli: è evidente (secondo Lui).

“D’altronde – ha concluso ridendo – mi pare di non essere l’unico che accede abusivamente agli atti e ai documenti che custodisci qui!”

Chissà a quale altro curiosone voleva riferirsi?

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