venerdì, 29 Marzo, 2024
Ambiente

Condannata l’evasione del contributo ambientale

Importante sentenza sul riciclaggio di rifiuti

Il Consorzio PolieCo con un comunicato pubblicato sul suo sito informa che, con ordinanza 18 novembre 2021, il Tribunale di Roma, sezione XVI, ha accolto il suo ricorso contro una delle principali co-fondatrici del sistema alternativo Ecopolietilene, concernente gli obblighi ambientali nel periodo precedente il riconoscimento di questo (giugno 2020).

Si tratta del problema – molto sentito tra le imprese del settore – di cui già questo quotidiano si era occupato nei mesi passati: «Una grana non da poco, che vede coinvolta anche l’Autorità garante della concorrenza per i profili di vantaggio concorrenziale in capo all’imprese evasori, che con la scappatoia dell’iscrizione al sistema alternativo hanno evitato il contributo dei pagamenti non pagati negli anni passati», annotava Giulia Catone nel suo articolo (“Ambiente e sistemi alternativi: concorrenza non privilegi per chi evade i contributi”, 30 luglio 2021).

L’intervento del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità della soluzione furbesca: l’adesione al PolieCo era obbligatoria e necessaria e al Consorzio nazionale sono tenuti ad aderire tutti i soggetti individuati dalla legge in quanto immettono nell’ambiente beni in polietilene da riciclare al termine del loro ciclo vitale. Con la ovvia conseguenza che “essendo precettivo l’obbligo di adesione a PolieCo” nell’arco temporale precedente l’autorizzazione del sistema alternativo quello era l’unico mezzo di adempimento delle obbligazioni ambientali. Da qui il correlativo obbligo di versare i contributi pregressi al Consorzio nazionale PolieCo, potendosi non aderire ad esso solamente dal momento in cui venga autorizzato un sistema alternativo dal Mite.

Da qui la condanna per l’impresa evasore, a rendere le dichiarazioni periodiche per quel periodo, corrispondendo al Consorzio PolieCo i contributi ambientali evasi, senza potersi avvalere dei benefici di cui all’art. 31 dello Statuto del Consorzio PolieCo, approvato con d.m. n. 155 del 23 maggio 2019.

L’ordinanza ha anche dato atto della centralità del Consorzio PolieCo, osservando che esso, “quale ente principale tutore dell’ambiente istituito per legge” non poteva non reagire all’utilizzo delle imprese aderenti al sistema alternativo di “trarre il vantaggio di vedere assolte le obbligazioni ambientali anche per gli anni pregressi”. Insomma un provvedimento giudiziale che riteniamo ponga fine alla pratica di utilizzare l’adesione al sistema Ecopolietilene per eludere le obbligazioni ambientali evase e non assolte in precedenza: sembrerebbe che al sistema alternativo abbiano aderito unicamente imprese che da sempre si erano sottratte alle obbligazioni ambientali.

Il Direttore Generale del Consorzio PolieCo, la Dott.ssa Claudia Salvestrini – consulente della Commissione antimafia, nota per la sia attività ecologista e di lotta alle ecomafie ed al traffico di rifiuti – ci ha concesso una breve intervista, rispondendo a due specifiche nostre domande:

Dottoressa ci risulta che il Consorzio PolieCo supera, moltiplicandoli, gli obiettivi di riciclaggio indicati dal Ministero, per Statuto e vocazione, non ha fini di lucro; che funzione ha, quindi, il recupero di contributi ambientali evasi relativi ad annualità pregresse? 
La ringrazio di questa domanda che in verità già altri ci hanno fatto. La risposta più semplice sarebbe quella di veder, in vari modi e forme, ristorate le migliaia di imprese che in questi anni adempiendo alle loro obbligazioni ambientali consorziandosi nel PolieCo hanno pagato perché anche gli inadempienti si avvantaggiassero del riciclo dei rifiuti di beni a base di polietilene, fatto appunto dal PolieCo a vantaggio dell’intera collettività sul totale dell’immesso al mercato [come da ultimo ricordato anche di recente dal TAR Lazio]. Ciò detto, è chiaro che anche gli interventi straordinari in aree ambientalmente pericolate per la presenza di rifiuti di beni in plastica indiscriminatamente abbandonati perché fuori da ogni circuito, normalmente condotti dal PolieCo, finirebbero per esser ancor più agevolati ed aumentare in quantità.   

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, avviando l’istruttoria A545 ha ipotizzato che il Consorzio PolieCo abbia attuato azioni concorrenzialmente censurabili nei confronti del sistema alternativo Ecopolietilene. Vuole dirci qualcosa al riguardo? 
Abbiamo piena fiducia nell’attività dell’Antitrust e stiamo collaborando attivamente con la stessa perché possa esser in forme istituzionali chiarito che non è stata integrata dal PolieCo alcuna condotta che, anche indirettamente, veda compromesso, nella dialettica tra sistemi collettivi di gestione ambientale, il diverso e differenziato ruolo che il diritto nazionale assegna al PolieCo, come consorzio istituzionalmente responsabile dei beni a base di polietilene immessi sul mercato nazionale e Ecopolietilene che (come del resto tutti i cosiddetti sistemi alternativi) ha solo compiti legati all’immesso sul mercato dai suoi consorziati.

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