venerdì, 26 Aprile, 2024
Lavoro

Assistenza. Badanti e colf: scattano gli aumenti del nuovo contratto. Emersione dal nero frenata dalla burocrazia

Le domande sono ancora sotto esame, ma per chi ha scelto la “emersione” del lavoro di badanti e colf – via complicata anche da una burocrazia inefficiente e contraddittoria – è già ora di fare i conti con le nuove mensilità e versamenti scattati ad ottobre. Rinnovi contrattuali che peseranno non poco sui bilanci delle famiglie che hanno necessità per un loro caro o per le persone anziane di servizi e cura alla persona. Il nuovo contratto parte dal presupposto di migliorare la vita e il salario di badanti e colf, ma nel contempo lo Stato non concede nulla alle stesse famiglie che dovranno cavarsela da sole.

Orario e stipendio saranno in base alle attività svolte e al livello di esperienza della persona assunta, così si sceglie l’inquadramento del lavoratore Domestico. Il giusto inquadramento associa le mansioni che il lavoratore dovrà fare ai minimi retributivi della sua categoria.

Gli aumenti retributivi sono scattati il primo ottobre con molte altre novità stabilite dal contratto.

Tra queste oltre ad un incremento medio in busta paga di 12 euro per un livello B super, l’inquadramento di colf e badanti (ora denominati “assistenti familiari”) in quattro livelli: A, B, C e D, l’introduzione di un’indennità per le baby sitter fino ai sei anni di età del bambino oltre ad un aumento delle ore di permesso per la formazione professionale che salgono a 64 rispetto alle precedenti 40.

Analizziamo ora nel dettaglio le principali condizioni e voci economiche inserite nel nuovo CCNL lavoratori domestici

A stipulare il nuovo accordo che disciplina i rapporti di lavoro con gli assistenti familiari le rappresentanze datoriali Fidaldo e Domina da una parte e, lato lavoratori, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf.

L’accordo è decorso ufficialmente dal 1° ottobre 2020 con scadenza fissata per il 31 dicembre 2022. Fino a che non si raggiungerà l’intesa per un nuovo testo, rimarrà in vigore quello precedente.

Innanzitutto non si chiameranno più colf, badanti, lavoratori domestici, bensì Assistenti familiari. Tra le novità dell’accordo, il superamento della tripartizione livellare e la distinzione degli assistenti familiari in quattro livelli di inquadramento (A, B, C, D)

Livello A: riservato a chi (sprovvisto di esperienza professionale) non si occupa di assistenza alle persone, ad esempio addetti alle pulizie, addetti alla lavanderia, aiuto cucina;

Livello A super per chi svolge funzioni di mera compagnia a persone adulte autosufficienti;

Livello B, in cui si collocano coloro che svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, anche a livello esecutivo, come collaboratore familiare generico polifunzionale, custode di abitazione privata, addetto alla stireria, cameriere;

Livello B super: destinato all’assistente familiare per persone autosufficienti il quale si occupa anche delle esigenze di vitto e pulizia della casa dell’assistito;

Livello C, riservato agli assistenti familiari che, grazie alle proprie competenze ed esperienze, operano in totale autonomia (cuoco);

Livello C super, in cui inquadrare l’assistente familiare per persone non autosufficienti (privo della specifica formazione ed esperienza) il quale si occupa anche del vitto e della pulizia dell’abitazione degli assistiti;

Livello D, riservato agli assistenti familiari in possesso delle necessarie competenze che ricoprono posizioni di responsabilità, autonomia decisionale e / o coordinamento (ad esempio maggiordomo, amministratore dei beni di famiglia, governante);

Livello D super per gli assistenti familiari di persone non autosufficienti (in possesso di specifica esperienza e formazione) che si occupano altresì delle esigenze di vitto e pulizia della casa degli assistiti (rientra in questo inquadramento anche il direttore della casa con funzioni di gestione di tutte le esigenze connesse all’andamento dell’abitazione).

All’interno del livello D super debutta la figura dell’assistente familiare educatore formato, da intendersi come colui che, nell’ambito di progetti educativi individuati dal datore di lavoro – famiglia, attua interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali di persone in difficoltà, perché affette da disabilità psichica ovvero da disturbi dell’apprendimento o relazionali.

Le retribuzioni

Il rinnovo del Contratto prevede dal 1° ottobre prossimo un aumento mensile medio di 12 euro lordi per il livello B super, da riproporzionare per tutti gli altri livelli.

Di conseguenza i nuovi minimi retributivi per un lavoratore convivente spettanti a partire dal 1° ottobre saranno pari a:

  • Livello A euro 636,71;
  • Livello A super euro 752,48;
  • Livello B euro 810,36;
  • Livello B super euro 868,24;
  • Livello C euro 926,14;
  • Livello C super euro 984,01;
  • Livello D euro 1.157,65 (comprensivo dell’indennità di funzione di euro 171,18);
  • Livello D super euro 1.215,53 (comprensivo dell’indennità di funzione di euro 171,18).

Ai lavoratori non conviventi spetteranno invece i seguenti valori orari:

  • Livello A, euro 4,62;
  • Livello A super, euro 5,45;
  • Livello B, euro 5,78;
  • Livello B super, euro 6,13;
  • Livello C, euro 6,48;
  • Livello C super, euro 6,83;
  • Livello D, euro 7,88;
  • Livello D super, euro 8,22.

Queste le indennità

Per quanto riguarda invece le indennità sostitutive di vitto e alloggio, i valori giornalieri sono:

  • Pranzo e / colazione euro 1,96;
  • Cena euro 1,96;
  • Alloggio euro 1,69.

Scatti di anzianità

Ai lavoratori domestici è riconosciuto, per ogni due anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% della retribuzione minima contrattuale. Gli scatti di anzianità sono previsti in numero non superiore a 7.

Aggiornamento retribuzioni

I minimi contrattuali sono soggetti ad aggiornamento periodico annuale, in base alle variazioni del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall’ISTAT al 30 novembre di ogni anno.

Vitto e alloggio

È fatto obbligo al datore di lavoro di fornire: Un vitto al lavoratore tale da assicurargli un’alimentazione sana e sufficiente; Un alloggio riservato e dignitoso.

In mancanza di vitto e alloggio, la famiglia è tenuta a corrispondere un’apposita indennità sostitutiva.

Gli straordinari

Per lavoro straordinario si intende quello svolto oltre l’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale pari, ricordiamolo a:

10 ore giornaliere non consecutive per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; 8 ore giornaliere non consecutive per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni per i lavoratori non conviventi.

Le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario sono pari a: 25% se la prestazione è svolta dalle 6 alle 22; 50% per la prestazione resa dalle 22 alle 6;

60% per lo straordinario festivo (comprese le domeniche).

La tredicesima

Oltre alle mensilità ordinarie viene riconosciuto un ulteriore importo a titolo di tredicesima, da corrispondersi entro il mese di dicembre.

Tale somma sarà pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto, compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

Tutte le indennità 

Il CCNL prevede le seguenti indennità: Indennità di funzione per i lavoratori inquadrati nei livelli D e D super; Indennità mensile di euro 115,76 (pari a 0,70 euro all’ora) per il lavoratore inquadrato nel livello B super che svolge mansioni di baby sitter sino al compimento del sesto anno di vita del bambino assistito; Indennità mensile di 100,00 euro (pari ad euro 0,43 all’ora) per i lavoratori inquadrati nei livelli C super e D super addetti all’assistenza di più di una persona non autosufficiente;

Indennità mensile per i lavoratori di cui ai livelli B (8 euro mensili equivalenti a 0.03 orari), B super e C super (10 euro mensili corrispondenti a 0,04 euro all’ora) e D super (0,04 euro all’ora) in possesso della certificazione UNI 11766:2019 (per il solo periodo di validità della stessa).

Il Tfr

Eccezion fatta per i casi di anticipazione, il lavoratore ha diritto ad una somma denominata “Trattamento di fine rapporto” (TFR) in tutti i casi di interruzione del contratto. Tale importo è calcolato sul totale delle retribuzioni percepite nell’anno, ivi compreso il valore convenzionale del vitto e dell’alloggio, diviso per 13,5.

Il TFR, con esclusione della quota maturata nell’anno in corso, viene rivalutato in misura pari a: 1,5% annuo (valore fisso); Un valore variabile pari al 75% dell’aumento del costo della vita accertato dall’ISTAT.

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