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Caso Roggero: “la Cassazione sia chiamata a chiarire l’interpretazione della riforma sulla legittima difesa del 2019: è auspicabile un intervento delle Sezioni Unite”

lunedì, 13 Luglio 2026
2 minuti di lettura

Il prossimo 15 luglio 2026 la Corte di Cassazione si pronuncerà sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che il 28 aprile 2021 reagì a una rapina aggravata all’interno del proprio esercizio commerciale, uccidendo due rapinatori e ferendone un terzo. Dopo la condanna a 17 anni in primo grado, la Corte d’Assise d’Appello di Torino ha ridotto la pena a 14 anni e 9 mesi, escludendo la legittima difesa e ritenendo che gli spari furono esplosi quando il pericolo era cessato: i rapinatori si stavano allontanando dal luogo della rapina.

La vicenda pone oggi una questione politica e giuridica, che supera il singolo caso e investe la corretta interpretazione della riforma introdotta con la legge n. 36 del 2019.

“Senza mettere in minimo dubbio il principio base del nostro ordinamento, che attribuisce una tutela primaria al bene vita, che trova fondamento nella Costituzione e che ha sempre guidato la giurisprudenza in materia di uso legittimo della forza – spiega il Segretario Nazionale Antonio Sabella Italia Moderata –  (ndr. gli articoli 52 e 55 cp disciplinano legittima difesa ed eccesso colposo), ricordiamo che l’articolo 55 è stato rivisto nel 2019, prevedendo, nei casi di difesa domiciliare, che non è punibile chi eccede colposamente i limiti della difesa chi agisca in condizioni di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto o di minorata difesa. È proprio il significato delle espressioni “grave turbamento” e “situazione di pericolo in atto” a rappresentare un nodo interpretativo centrale: la riforma non ha introdotto una forma di immunità automatica per chi reagisce a una rapina. Ha però chiesto espressamente di considerare anche la concreta condizione psicologica della vittima, sorpresa e minacciata nel proprio domicilio o luogo di lavoro.

Nel caso Roggero, i giudici di merito hanno ritenuto che non vi fosse più un pericolo attuale, escludendo così sia la legittima difesa sia l’applicazione dell’esimente collegata all’eccesso colposo. Al tempo stesso, però, la giurisprudenza ha già conosciuto casi nei quali il grave turbamento è stato valorizzato quale elemento decisivo. Tra questi viene frequentemente richiamato il caso D’Appollonio, dove l’irruzione notturna di soggetti armati e mascherati nella sua villa, portò a riconoscere la rilevanza dello stato emotivo della vittima nella valutazione della responsabilità penale, decidendo per l’assoluzione del rapinato.

Non si tratta di sostenere che i due casi siano identici, ma di evidenziare come la riforma del 2019 continui a generare interrogativi interpretativi rilevanti: quando si può affermare che il pericolo sia realmente cessato? Quale peso deve essere attribuito alla percezione soggettiva della vittima? Come si coordina il requisito del pericolo attuale con il concetto di grave turbamento introdotto dal legislatore?

Si tratta di questioni di diritto generale che, ai sensi dell’articolo 618 del Codice di procedura penale, potrebbero giustificare una rimessione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, organo deputato ad assicurare l’uniforme interpretazione della legge, soprattutto quando una norma nuova o controversa rischia di produrre applicazioni non omogenee”.

“È auspicabile – conclude Sabella – che la Corte valuti la rimessione alle Sezioni Unite per fissare un principio di diritto chiaro sui concetti di ‘grave turbamento’ e ‘situazione di pericolo in atto’.

L’intento perseguito dal legislatore nel 2019 deve consentire una più adeguata considerazione delle condizioni psicologiche di chi subisce una violenta rapina nella propria casa o nel proprio luogo di lavoro. L’intento del legislatore rischia di rimanere frustrato in assenza di un indirizzo interpretativo univoco. La certezza del diritto e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge passano anche attraverso la capacità dell’ordinamento di offrire regole chiare, applicate in modo coerente, nel difficile bilanciamento tra il diritto alla vita, il diritto alla difesa e la tutela delle vittime di reati particolarmente gravi».

Segretario Nazionale Italia Moderata Antonio Sabella

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