Del delitto di Garlasco in data 13 agosto 2007 – vittima Chiara Poggi – tra dubbi e verità maturate nel tempo, dal carcere c’è qualcuno che invoca ancora la sua innocenza e si aggrappa alla revisione del processo
Cinque processi e un probabile innocente in carcere che chiede giustizia
Per condannare chi è attualmente in galera con una sentenza definitiva a 16 anni di carcere, sono stati necessari ben 5 processi tra il 2009 e il 2015. Inutili sono state due successive assoluzioni (da parte del GUP con rito abbreviato e da parte della Corte di Assise di Appello di Milano). È la Corte di Cassazione che annulla la sentenza di assoluzione e ordina un nuovo processo e nell’appello (2014-2015) arriva la condanna a 16 anni da parte della Corte d’Assisi d’Appello di Milano, confermata poi dalla Corte di Cassazione con sentenza definitiva a carico del reo dichiaratosi innocente.
Tre gradi di giudizio principale fonte di garanzia del nostro ordinamento?
Secondo l’articolo 27 della Costituzione “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”. Nelle “Norme sulla giurisdizione”, al successivo art. 111 si afferma che: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionale durata. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricordo in Cassazione per violazione di legge.” Mentre l’art. 112 dispone che: “Il Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.”
La rilevanza mediatica
L’amplificazione di ogni evento, fatto o notizia è, inevitabilmente, merito dei mezzi di informazione che si adoperano con tutti gli strumenti idonei per acquisirli da fonti qualificate. In passato lo strumento idoneo era il semplice “passa parola” o la voce del “banditore” il quale con l’ausilio di un tamburo o di una cornetta d’ottone attirava l’attenzione agli angoli delle strade, diffondendo informazioni sia ufficiali per i cittadini quali delibere comunali tra cui le visite di leva, ma anche altre notizie di interesse sociale. Ora, per fortuna, i mezzi di informazione sono tanti e dotati di strumenti di elevata tecnologia e di immediata divulgazione; ognuno, infatti, divulga notizie a proprio piacimento, arricchite di particolari più o meno utili, spesso semplicemente voluttuari. Sulla libertà di pensiero e della libera informazione vi è specifica tutela costituzionale (art.21).
Quale peso sia da attribuire ai mezzi di comunicazione sulla richiesta della revisione del processo a favore della persona che in galera invoca la sua innocenza?
Il condannato definitivo del delitto di Chiara Poggi ha sempre professato in ogni circostanza processuale la sua innocenza con tutti gli strumenti legali e leciti possibili. I mezzi di comunicazione e d’informazione non hanno mai smesso di fare il proprio mestiere, divulgando la voce del detenuto e la sua tesi di persona innocente dal carcere. Con l’affermarsi del nome del vero responsabile, i mezzi di comunicazione sembrano divisi tra colpevolisti e innocentisti come succede, spesso, in altre vicende umane, una vera tifoseria curiosa ed anche morbosamente eccitata, facendone un ‘minestrone’ tra fonti del diritto, investigatori e nuovi strumenti tecnologici. È comunque, sempre la magistratura a dire l’ultima parola, ovvero a pronunciare l’ultima sentenza per essere già impegnata a nuove indagini a seguito della domanda di revisione come suggerisce l’articolo 629 del Codice di procedura penale e secondo le fattispecie contemplate nel successivo articolo 630. “La revisione può essere richiesta…. c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.”
Provvedimento di accoglimento
L’accoglimento dell’’istanza di revisione non è subordinata alla individuazione contestuale del colpevole, ma alla semplice posizione di non colpevolezza del condannato e alla sua immediata scarcerazione con tutti i benefici di legge elencati nell’art. 639 del cpp che comprende: a) la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali, per le spese processuali e di mantenimento in carcere e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile citata per il giudizio di revisione. È prevista la restituzione delle cose che sono state confiscate e il prosciolto, per errore giudiziario, ha diritto, altresì, a una riparazione commisurata alla durata dell’espiazione della pena e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.
Impugnazione della sentenza
Anche la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione e, parimenti, pure il processo mediatico avrà modo di sfamare le tifoserie degli opposti schieramenti.






