venerdì, 3 Maggio, 2024
Agroalimentare

Gestione dei rischi e reati agroalimentari

È del 2020 il disegno di legge AC 2427 rubricato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”, tratto dal DDL 2231/2015, elaborato dalla Commissione presieduta dal Dott. Gian Carlo Caselli e che, in questi ultimi tempi, si vuole riprendere per via della presa di coscienza sull’inadeguatezza dell’attuale sistema preventivo e sanzionatorio in materia agroalimentare.

L’ambito di intervento attiene a tre comparti: 1) riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, in modo da garantire l’effettiva tutela del consumatore; 2) rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con la finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell’effettivo grado di offensività delle condotte e 3) sistemazione organica, per l’intero settore dei reati in materia alimentare, della responsabilità delle persone giuridiche, cd. impianto 231.

Sarà quindi necessario intervenire sul Codice Penale, in particolare sui gruppi di reato tradizionalmente associati ai reati alimentari, sulla Legge n. 283/1962, cardine del sistema repressivo degli illeciti alimentari e sulla disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001, ambito ove manca completamente una disciplina ad hoc in ordine alla prevenzione delle fattispecie criminose in materia.

La proposta in questione verte sull’idea di inserire un nuovo art. 6 bis, D. Lgs.  231/01, rubricato “Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare”, volto ad istituire un modello di organizzazione e gestione specifico per la prevenzione dei reati agroalimentari e ad enucleare tutti gli obblighi giuridici necessari ai fini di ottenere l’efficacia esimente (o quantomeno attuante) della responsabilità dell’Ente. In altri termini, si prospetta di affiancare al Modello di Organizzazione e Gestione “tradizionale” un nuovo Modello, qualificato dal DDL come “speciale”, rivolto precipuamente alle imprese che operano del settore agroalimentare.

Si ripropone, ora, la necessità di ricercare vie punitive alternative, segnatamente nella fase prodromica di gestione del rischio e nella previsione di strumenti premiali che garantiscano un valore economico aggiunto alle imprese “virtuose”: questo l’oggetto di una prossima sessione tecnica presso la Camera dei Deputati, prevista per il prossimo 13 giugno p.v., che vedrà un tavolo d’esame composto da imprese, professionisti ed istituzioni sì da conferire al Legislatore idonei spunti d’esame.

Ad avviso di chi scrive, occorre investire sulle politiche di risk assessment e risk management, al fine di prevenire in maniera adeguata la commissione di fattispecie criminose e, in seconda istanza, a seguito dell’avvenuta adozione di un Modello, procedere periodicamente ad una valutazione circa l’adeguatezza e l’effettiva efficacia dello stesso.

Un’ulteriore osservazione pare meritevole di attenzione in questo contesto, in prospettiva di prevenzione generale: in futuro, Enti – anche di rilevanti dimensioni – potrebbero essere tanto più incentivati a porre rimedio alle lacune organizzative quanto più possano avere una fondata aspettativa che questi sforzi saranno premiati sul piano del processo penale, evitando un’inutile duplicazione della portata afflittiva della pena loro applicata. Così in una vicenda avanti la Procura di Milano che ha condotto all’archiviazione del processo a carico della Società, virtuosa di aver adottato assetti organizzativi ritenuti adeguati.

*Direttore Ispeg

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