giovedì, 25 Aprile, 2024
Ambiente

Ambiente e sistemi alternativi. Consorzi e rifiuti: concorrenza non privilegi per chi evade i contributi

Il codice dell’ambiente prevede la possibilità, per le imprese che trattano generi di rifiuti di competenza di alcuni Consorzi (Conai, PolieCo, Cobat, Oli esausti, Oli minerali, etc.), di potere costituire un sistema alternativo per favorire la raccolta dei rifiuti propri da avviare al riciclaggio.

Ben pochi i sistemi alternativi che ad oggi hanno avuto l’autorizzazione ad operare da parte del Ministero dell’ambiente (oggi della transizione ecologica), nonostante il favore espresso dall’Autorità Antitrust perché si determini una concorrenza anche nel settore dei rifiuti. Evidenti le resistenze dei consorzi nazionali, per quanto i loro ricorsi tesi a bloccare la nascita di tali sistemi alternativi hanno finora avuto, generalmente, esito negativo in sede giurisdizionale (Tar e Consiglio di Stato).

 

IL TAR LAZIO E IL PRIMATO DEL CONSORZIO POLIECO

Diversa la vicenda dell’ultimo sistema alternativo autorizzato lo scorso giugno 2020, il Consorzio “Ecopolietilene”, inserito nell’ambito dei rifiuti di beni in polietilene (un particolare tipo di plastica, riciclabile al 100%, di grandissima diffusione).

Questo sistema alternativo non ha incontrato alcun ostacolo in sede di riconoscimento ministeriale, né successivamente, dopo l’autorizzazione ottenuta.

Però alcune situazioni di particolare vantaggio, benevolmente riconosciute dal provvedimento autorizzativo, non sono passate indenni al vaglio del Tar Lazio.

I giudici amministrativi, con la recentissima decisione n. 8985 del 27 luglio 2021 hanno annullato il decreto ministeriale che ha approvato il sistema Ecopolietilene in tutte quelle parti che presentano “potenzialità distorsive” in danno del Consorzio nazionale PolieCo.

A questo, inoltre, è stato sostanzialmente riconosciuto il primato, come consorzio obbligatorio per tutte le imprese che non partecipino ad un sistema alternativo. Attribuendogli un onere di raccolta e di riciclaggio che fino ad oggi il ventennale Consorzio (il PolieCo era stato costituito dall’art. 48 del “decreto Ronchi” del 1998) ha ampiamente onorato, superando di gran lunga gli obiettivi ministeriali.
Il Ministero ora deve correre ai ripari.

 

ELIMINARE POSIZIONI DI PRIVILEGIO

Non solamente correggendo il decreto con l’eliminazione di quelle “sperequazioni” individuate dal Tar Lazio, ma anche rispondendo ad una precisa denuncia rivolta da alcune imprese del settore, da un sindacato imprenditoriale, dallo stesso PolieCo, e da due diverse organizzazioni di consumatori circa un “abuso del diritto”, perpetrato dal sistema alternativo Ecopolietilene, che ha consentito l’iscrizione di imprese fino ad allora totalmente evasori del contributo ambientale.

Una grana non da poco, che vede coinvolta anche l’Autorità Garante della Concorrenza per i profili di vantaggio concorrenziale in capo alle imprese evasori, che con la scappatoia della iscrizione al sistema alternativo hanno evitato il pagamento dei contributi non pagati negli anni passati.

Situazione che ha determinato forte malumore nel settore, ritenuto anche che il sistema alternativo è stato costituito da imprese (Ikea, Leroy Merlin, OVS, Pam-Panorama e altri) che più che rifiuti di beni in polietilene devono smaltire imballaggi, che sono di competenza esclusiva del Consorzio Conai.

La Dott.ssa Claudia Salvestrini, direttore generale del Consorzio PolieCo, da noi interpellata al riguardo. ha commentato: «Il Consorzio PolieCo ha accolto con favore la nascita di Ecopolietilene che non vede come un concorrente, ma come un altro operatore che partecipa con noi alla salvaguardia ambientale. Naturalmente il PolieCo ha denunciato alcuni indebiti vantaggi che il decreto riconosceva allo stesso, ma non ha mai messo in dubbio la sua legittimità di operare. Ovviamente nei limiti della legalità: senza offrire, come è successo, una scappatoia ad imprese storicamente evasori del contributo ambientale che, in tal modo, danneggiando l’intero sistema, non hanno corrisposto quanto dovuto per gli anni passati».

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