mercoledì, 24 Aprile, 2024
Società

Antitrust, istruttorie su Google, Apple e Dropbox per cloud computing

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sei istruttorie nei confronti di alcuni dei principali operatori a livello globale dei servizi di cloud computing. I soggetti coinvolti sono Google (per il servizio Google Drive), Apple (per il servizio iCloud) e Dropbox, ciascuno interessato sia da un procedimento per presunte pratiche commerciali scorrette o violazioni della Direttiva sui diritti dei consumatori sia da uno per presunte clausole vessatorie incluse nelle condizioni contrattuali.

In particolare, le istruttorie per pratiche scorrette nei confronti di Google e Apple riguardano “la mancata o inadeguata indicazione, in sede di presentazione del servizio, dell’attività di raccolta e utilizzo a fini commerciali dei dati forniti dall’utente e il possibile indebito condizionamento nei confronti dei consumatori, che, per utilizzare il servizio di cloud storage, non sarebbero in condizione di esprimere all’operatore il consenso alla raccolta e all’utilizzo a fini commerciali delle informazioni che li riguardano”, spiega l’Authority in una nota.

Le stesse contestazioni vengono mosse pure a Dropbox, cui si imputa – in aggiunta – “di aver omesso di fornire in maniera chiara e immediatamente accessibile le informazioni sulle condizioni, sui termini e sulle procedure per recedere dal contratto e per esercitare il diritto di ripensamento. Inoltre, di non consentire all’utente l’agevole ricorso a meccanismi extra-giudiziali di conciliazione delle controversie, cui il professionista sia soggetto, con le indicazioni necessarie per accedervi”.

I procedimenti per clausole vessatorie riguardano, invece, alcune condizioni contrattuali predisposte nei relativi modelli delle predette società “quali l’ampia facoltà – da parte dell’operatore – di sospendere e interrompere il servizio; l’esonero di responsabilità anche in caso di perdita dei documenti conservati sullo spazio cloud dell’utente; la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali; la prevalenza della versione in inglese del testo del contratto rispetto a quella in italiano”, conclude l’Antitrust. (Italpress)

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