C’è una domanda semplice che il sistema dei concorsi pubblici italiani non è ancora riuscito a risolvere: perché escludere candidati che hanno superato una selezione, costringendo poi lo Stato a organizzare nuovi concorsi per reclutare personale che avrebbe già a disposizione? La questione è tornata al centro del dibattito dopo l’ordinanza con cui il TAR Lazio ha rimesso alla Corte Costituzionale la disciplina del cosiddetto taglia idonei, la norma che limita al 20% dei posti banditi il numero dei candidati idonei inseribili in graduatoria oltre i vincitori. Il caso nasce dal concorso RIPAM Difesa per l’assunzione di mille unità di personale amministrativo e tecnico. Ventuno candidati del profilo FT55, pur avendo superato le prove previste dal bando, sono stati esclusi dalla graduatoria finale non per insufficienza di punteggio, ma per effetto del limite numerico imposto dalla legge.
Il problema dell’iniquità procedurale
La vicenda assume contorni particolarmente significativi perché riguarda candidati appartenenti allo stesso concorso pubblico. Alcuni profili professionali hanno beneficiato di una deroga introdotta dal legislatore nel 2025, mentre altri ne sono rimasti esclusi semplicemente perché la graduatoria è stata approvata qualche mese più tardi. Secondo il TAR, il problema non riguarda il comportamento dell’amministrazione, che ha applicato correttamente la normativa vigente, ma la ragionevolezza della norma stessa. Due candidati che partecipano allo stesso bando possono infatti ricevere trattamenti completamente diversi a causa di una circostanza che non dipende né dal merito né dalla volontà degli interessati: la data di pubblicazione della graduatoria. È proprio questo il punto che richiama il principio costituzionale di uguaglianza. Se il criterio discriminante è casuale e imprevedibile, diventa difficile sostenere che il sistema stia premiando il merito o garantendo il buon andamento della pubblica amministrazione.
L’aspetto economico e organizzativo
La questione, tuttavia, non è soltanto giuridica. È anche economica e organizzativa. Negli ultimi anni lo Stato ha investito ingenti risorse per accelerare il reclutamento nella pubblica amministrazione. Digitalizzazione delle prove, piattaforme informatiche, affitto di strutture, commissioni esaminatrici e personale di supporto comportano costi rilevanti. A questi si aggiungono le spese sostenute dai candidati, tra viaggi, pernottamenti, materiali di studio e giornate di lavoro perse. Se una graduatoria contiene centinaia di candidati già selezionati e valutati, appare difficile comprendere perché l’amministrazione debba rinunciare a utilizzarla integralmente per poi avviare nuove procedure concorsuali con ulteriori costi a carico della collettività.
La logica del taglia idonei e l’efficienza amministrativa
La logica del taglia idonei nasce dall’esigenza di evitare graduatorie sterminate e indefinite nel tempo. Un obiettivo comprensibile. Tuttavia, l’esperienza concreta dimostra che la pubblica amministrazione continua a soffrire di carenze di organico, pensionamenti anticipati, mobilità interna e crescente domanda di personale qualificato. In questo contesto, mantenere disponibili graduatorie più ampie non rappresenta uno spreco, ma uno strumento di efficienza. Significa ridurre tempi di assunzione, contenere i costi delle selezioni e valorizzare il merito di chi ha già dimostrato di possedere le competenze richieste.
Le implicazioni più ampie della sentenza
La decisione della Corte Costituzionale potrebbe quindi avere effetti ben più ampi del singolo concorso RIPAM Difesa. In gioco non c’è soltanto il destino di ventuno candidati, ma una riflessione più generale sul rapporto tra meritocrazia, buon andamento amministrativo e uso responsabile delle risorse pubbliche. Se l’obiettivo è rendere lo Stato più efficiente, forse la vera domanda è un’altra: ha senso continuare a cercare nuovi candidati quando quelli idonei sono già stati trovati?





