lunedì, 18 Novembre, 2024
Società

Disattendere le regole di festa o di lutto nazionale si viola il giuramento prestato o anche norme penali?

È colpa della politica dichiarare tante ricorrenze, impegnando tempo, risorse e immagine dello Stato di diritto senza averne la forza giuridica di farle rispettare?
Oltretutto sono davvero numerose le norme che dispongono festeggiamenti di interesse nazionale, di semplice memoria di eventi tragici che sensibilizzano la collettività nazionale a non dimenticare, nonché per rafforzare e tramandare l’Amor di Patria, specie nei giovani che sono sempre invocati come beneficiari prioritari di regole e destinatari del saggio esempio secondo le regole del buon padre di famiglia.

La prima disposizione al riguardo la troviamo proprio immediatamente a ridosso della nascita della Repubblica consacrata nella nostra Carta Costituzionale ed esattamente nella legge n.260 del 1949, la quale, nel primo articolo dispone che: “Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è dichiarata festa nazionale.”
Mentre nell’articolo 2, ancora più incisivo e più specifico, si dispone esattamente che: “Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il primo giorno dell’anno; il giorno dell’Epifania; il giorno della festa di San Giuseppe; il 25 aprile, anniversario della liberazione; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il giorno dell’Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il 1 maggio: festa del lavoro; il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo; il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria; il giorno di Ognissanti; il 4 novembre: giorno dell’unità nazionale; il giorno della festa dell’Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre.”
Nell’articolo 3 si afferma che: “Sono considerate solennità civili, agli effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e nell’imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni: l’11 febbraio, anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede; il 28 settembre, anniversario della insurrezione popolare di Napoli.”

L’articolo 4 dispone che: “Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.”
Nel successivo articolo 5 sono indicate regole precise sul trattamento economico da parte dello Stato, Enti pubblici e di privati datori di lavoro a favore dei dipendenti in occasione di specifiche ricorrenze, prevedendo, addirittura, sanzioni a carico degli inadempienti. Infatti l’articolo 6 dispone che: “In caso di inosservanza alle norme della predente legge gli imprenditori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.” Essa, comunque, ai sensi della legge n. 689 del 1981, può essere definita mediante il pagamento di un sesto del massimo ovvero, del doppio del minimo, se più favorevole, con le opportune due intervenute rivalutazioni per 40 volte e per 5, oltre alla trasformazione in euro.

Nel tempo sono state emanate in merito numerose norme integrative, modificative e anche soppressive riguardanti alcune ricorrenze, come lo spostamento – negli anni 1977/2000 – della data di celebrazione della festa nazionale della Repubblica. Mentre, in particolare, dal il 2011, in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia, la giornata del 17 marzo viene dichiarata “festa nazionale” per la quale circostanza nei due decreti legge (vds articolo 7-bis del D.L. n. 64 del 2010 e D.L.n.5 del 2011 sono sanciti gli effetti civili della festività, l’orario di lavoro e i benefici economici, oltre all’imbandieramento degli edifici pubblici, come previsto dagli articoli 2 e 4 della legge succitata n. 260/ 1949.
Una legge successiva, la n. 222 del 2012 ha stabilito che – ogni anno – il 17 marzo sia considerata “Giornata dell’unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera”.

Nel corso dell’assemblea della XVII legislatura, il Parlamento, ha istituito, con legge, ben 6 nuove solennità civili anche con effetti limitati a celebrazioni solenni, a manifestazioni e iniziative di sensibilizzazione sui temi della ricorrenza, tra cui la “Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (5 maggio ); il “Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace” (12 novembre, data dell’attentato di Nassiriya; il 9 ottobre come “Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo”; il 6 aprile la giornata alla “memoria delle vittime di tutti gli eventi sismici e calamità naturali” in conseguenza del terremoto in territorio dell’Abruzzo e il 21 novembre la “Giornata nazionale degli alberi”, al fine di perseguire l’attuazione del Protocollo di Kyoto (articolo 1 della legge 10/2013.

Nella nostra Carta Costituzione sono fissate due prescrizioni particolari riguardanti il rapporto di persona-Patria dettate nell’articolo 12 con riferimento alla bandiera, nell’affermare che: “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.”
Insieme ad essa, con la creazione dell’Unione europea, ciascun Stato membro espone, quando previsto, anche la bandiera blue a stelle gialle dell’Unione europea.

In particolare – esattamente dopo 50 anni dalla entrata in vigore della Costituzione – con la legge n. 22 del 1998 avente ad oggetto: “Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell’Unione europea”, all’articolo 1 è espressamente detto che: “La presente legge detta, in attuazione dell’articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea.
In essa è espressamente detto quando deve essere esposta, all’esterno di determinati edifici, insieme a quella europea, edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico, principio che vale anche per le bandiere “a mezza asta” in caso di proclamazione di lutto nazionale.

Non risultano, però, nel nostro ordinamento, sanzioni specifiche in caso di inadempimento al contenuto di tali disposizioni, benché il dettato dell’articolo 54 della Costituzione afferma che: “ Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”

È molto probabile che solamente il pubblico ufficiale possa essere perseguito sotto l’aspetto disciplinare, con l’avvio di specifico procedimento da parte del Capo dell’Ufficio dell’Organo competente, le cui sanzioni, dal semplice richiamo o rimprovero, possono consistere anche nella destituzione o nella radiazione.
La fattispecie generica di cui all’articolo 650 del codice penale “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” richiede specifici presupposti soggettivi ed oggettivi come enuncia il testo che così recita: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito , se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.”
In sostanza, ai sensi dell’articolo 25 del codice penale la pena dell’arresto prevede il minimo di 5 giorni, mentre ai sensi del successivo articolo 162-bis, in presenza di pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso al pagamento di una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda stabilita dalla legge (metà di euro 206) per la contravvenzione commessa oltre alle spese del procedimento.
È notorio, come da generale e costante consuetudine, che un precetto normativo o regolamentare, senza alcuna specifica sanzione, trova scarsa osservanza o concreta partecipazione sia per le giornate di festa nazionale e sia per gli eventi per i quali si dispone la dichiarazione di lutto nazionale.

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