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Consulta: sanzioni sproporzionate, illegittima la disciplina sulla decenza pubblica

Consulta: sanzioni sproporzionate, illegittima la disciplina sulla decenza pubblica

La pronuncia ricostruisce l'evoluzione delle fattispecie, richiama i principi di proporzionalità e rinvia al Parlamento il nuovo assetto
sabato, 18 Luglio 2026
4 minuti di lettura

Atti osceni” (art. 527 c.p.) e “Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio” (art. 726 c.p.): Quanto, come e quando sono percepibili come fattispecie da condannare da parte dell’opinione pubblica in base alle circostanze di tempo e di luogo?

La Corte costituzionale “giudice delle leggi” nella sua sentenza n. 95 del 14 aprile 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 726 del codice penale, argomenta approfonditamente sulle due fattispecie di reato e sui relativi aspetti sanzionatori.

Le acrobazie messe in atto nelle sentenze di incostituzionalità di alcune norme da parte della Consulta, per rimediare al temporaneo vuoto normativo, sono molteplici e vanno dal superamento della dottrina delle “rime obbligate”, all’argomento del “tertium comparationis” in relazione all’intero sistema sanzionatorio.

Il tutto, per non invadere le competenze di altri Organi, in attesa – appunto – che il Legislatore possa intervenire successivamente alla pronuncia, secondo la propria discrezionalità, per adottare, come nella fattispecie specifica, un nuovo trattamento sanzionatorio nel rispetto del principio di proporzionalità da parte di tutte le misure sanzionatorie, secondo il fondamento normativo di cui all’articolo 3 della Costituzione, non disgiunto dal principio rieducativo della pena (art. 27, 3 Cost.) e in coerenza anche con l’ordinamento dell’Unione Europea, come enunciato nell’articolo 49, c.3 della Carta dei Diritti Fondamentali (CDFUE). La CEDU afferma che: “tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto”.

Collocazione nel codice penale delle due norme

Il codice penale inquadra il reato di cui all’articolo 527 nel Titolo IX “Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume”, esattamente nel Capo II “Delle offese al pudore e all’onore sessuale”. Il reato di cui all’articolo 726 è codificato nel Titolo I “Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi”

Perché la Corte Costituzionale?

La Corte costituzionale è stata adita a pronunciarsi dal Giudice di Pace di Sondrio a seguito di una ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Sondrio per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, in relazione alla violazione dell’articolo 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza). Il ricorrente “veniva sorpreso ad orinare in luogo pubblico all’interno del parcheggio della discoteca […], in prossimità di una delle porte di emergenza, nonostante i bagni riservati al pubblico fossero correttamente funzionanti”.

A eliminare ogni dubbio, senza la pretesa di colmare il vuoto della norma dichiarata illegittima, di competenza esclusiva del legislatore, è la sentenza n. 95 del 14 aprile 2022, meritevole di approfondimenti e di riflessioni sotto moltissimi aspetti socio-culturali. Senza dimenticare, anche che, se “Nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”, fatta salva quella inevitabile (art. 5 C.P.), problematiche socio-culturali si annidano negli “Atti osceni e in quelli contrari alla pubblica decenza (artt. 527 e 726 C.P.) di cui la sentenza ha ‘snocciolato’ ogni aspetto e visione nel tempo e nello spazio.

Storia dei rispettivi presupposti giuridici e aspetti sanzionatori degli artt. 527 e 726 C.P.

Sono due fattispecie di reato che hanno subìto processi di evoluzioni e di involuzioni normative sia nel tempo e sia con i cambiamenti/adattamenti dei costumi sociali, culturali e di sensibilità in una Italia molto disomogenea tra Nord e Sud. Entrambi gli articoli, che traggono origine dal codice del Guardasigilli Alfredo Rocco, entrato in vigore nel 1931, erano così formulati: Art. 527 “Atti osceni – “Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni (529) è punito con la reclusione (23) da tre mesi a tre anni. Se il fatto avviene per colpa (43) la pena è della multa da lire trecento a lire tremila.” (Con le varie rivalutazioni intervenute nel tempo, già nel 1986 la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila). Il successivo articolo 529, in particolare, dal titolo ‘Atti e oggetti osceni’, chiarisce che: “Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.”

L’articolo 726 dal titolo ‘Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio’, afferma che: “Chiunque in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è punito con l’arresto (25) fino a un mese o con l’ammenda (26) da lire 100 a duemila. (Pena rivalutata nel tempo già nel 1986 da lire ventimila a lire quattrocentomila). Prosegue nel successivo comma affermando che: “Soggiace all’ammenda fino a lire cinquecento (rivalutata già nel 1986 a lire centomila) chi in un luogo pubblico usa linguaggio contrario alla pubblica decenza.

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8: “Disposizioni in materia di depenalizzazione”

Il decreto suddetto scaturisce da molteplici esigenze, tra le quali quella di ridurre il carico di lavoro del sistema giudiziario sempre in affanno, mediante il ricorso alla depenalizzazione di alcune fattispecie di reati con condanne restrittive o con sola pena pecuniaria (multa o ammenda) considerati “minori”, ovvero di probabile minore allarme sociale, trasformandoli in illeciti amministrativi. Tra questi vi rientrano le due fattispecie di cui all’art. 527 c.p.”Atti osceni”, quello di ingiuria (art. 594 c.p., nonché l’articolo 726 c.p.”Atti contrari alla pubblica decenza”.
Vengono sostituite tutte le sanzioni penali summenzionate con sanzioni amministrative pecuniarie, così determinate: Per le violazioni di cui all’articolo 527 la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata da euro 5.000 a euro 30.000, alla quale viene aggiunta “la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”. Se il fatto, invece, avviene per colpa, si applica solamente la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive – art. 135 C.P.

Chi non può pagare le pene pecuniarie elargite, andrebbe in carcere. È uno dei paradossi del nostro sistema giuridico e che indurrebbe a riflettere su tale criterio. Tale norma così recita: “Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.”

Il principale rilevo della Corte costituzionale nella sentenza in argomento
Dichiara illegittima la norma al suo esame per violazione dell’articolo 3 della Costituzione e per il mancato rispetto della proporzionalità della sanzione amministrativa punitiva (da 5 mila a 30 mila) in base alla gravità del fatto illecito, per il principio giurisprudenziale del “tertium comparationis”, essendo compito esclusivo del Legislatore intervenire a riempire il vuoto normativo.

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