lunedì, 16 Dicembre, 2024
Salute e Lavoro

Disabili e lavoro, in arrivo le linee guida

Dopo otto lunghi di attesa vedranno la luce le auspicate Linee Guida per il cosiddetto Collocamento Mirato dei disabili, previste dal D.Lgs 151/2015, e che a tutt’oggi ancora non sono state ancora formulate, tanto che non c’è traccia né nel sito del Ministero del Lavoro, né in quello di Superabile dell’INAIL, di questo importante documento, indispensabile per rendere possibile la individuazione del “percorso giusto per il posto aggiustato” da seguire per le persone disabili da avviare al lavoro ai sensi della famosa legge 68/99.

È incoraggiante, infatti, quanto dichiarato dal Ministro della Disabilità Alessandra Locatelli particolarmente attenta alla questione: «Dei 5 decreti attuativi previsti dalla specifica legge delega sulla disabilità, il primo è stato approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del primo maggio e prevede la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni per garantire ai cittadini l’accessibilità fisica agli spazi e a tutti i servizi degli enti. Questo provvedimento riguarda anche i lavoratori con disabilità che devono poter usufruire di spazi, tecnologie digitali e svolgere il proprio lavoro in autonomia. Gli altri decreti riguardano l’istituzione del Garante nazionale per le persone con disabilità, del Tavolo per l’individuazione dei livelli delle prestazioni sociali, la riforma dell’accertamento della condizione di invalidità civile e la valutazione multidimensionale per il progetto di vita delle persone con disabilità. Dovranno essere emanati entro la primavera del 2024».

A più di 20 anni dalla promulgazione della legge 68/99 gli attori chiamati in causa per consentirne l’applicazione non hanno punti di riferimento omogenei per collocare i disabili da cui dovrebbero venir fuori indirizzi di soft law in relazione alla costruzione di una rete di servizi e un sistema istituzionale a supporto dell’inserimento, alla valutazione delle potenzialità attraverso il sistema Icf promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità, al monitoraggio di buone pratiche di interesse.

Mancano, purtroppo, indirizzi inerenti gli «accomodamenti ragionevoli», già definiti come doveri in capo ai datori di lavoro, ma ancora con un perimetro non definito, che comportano il diritto all’introduzione di soluzioni, anche di organizzazione del lavoro, che consentano la piena inclusione attraverso l’analisi della capacità lavorativa.

Le linee-guida dovrebbero basarsi su principi particolarmente innovativi:
a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l’INAIL (per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro), per l’accompagnamento e il supporto della persona con disabilità al fine di favorirne l’inserimento lavorativo;
b) promozione di accordi territoriali con organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cooperative sociali, associazioni delle persone con disabilità e i loro familiari, altre organizzazioni del terzo settore rilevanti al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
c) individuazione, nell’ambito della revisione delle procedure di accertamento della disabilità, di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definizione dei criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell’inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale;
d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore dì lavoro è tenuto ad adottare;
e) istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l’I.N.A.l.L. per le persone con disabilità da lavoro;
f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili.

Nella Medicina del Lavoro, viene sottolineato dall’Osservatorio della Malattie Occupazionali e Ambientali, OSMOA, dell’Università degli Studi di Salerno, operante all’interno del Laboratorio di Sanità Pubblica per l’Analisi dei Bisogno di Salute della medesima Università, lo studio delle differenze individuali ha dimostrato che esse si presentano praticamente come attitudini diverse a compiere determinate funzioni, essendo le attitudini concepite come manifestazioni della vita psichica, piuttosto che come combinazioni o aggregazioni di funzioni elementari. La convergenza di attività psicomotorie, interessi, carica affettiva, volontà, presenza di altri caratteri attitudinali, può costituire in questo loro insieme, una determinata attitudine, la quale, quando assume valore o funzione professionale, si può chiamare capacità lavorativa.

La presenza negli organismi chiamati ad esprimersi per il collocamento mirato di un medico del lavoro consente di valutare sulla base delle schede predisposte per ciascuna persona disabile, in riferimento alla mansione cui sarà assegnato, l’apprendimento del lavoro, l’abilità manuale, gli eventuali ritmi, turni ed orari cui sarà esposto, la partecipazione al lavoro, senza tralasciare l’analisi della congruità occupazionale e dei principi ergonomici in rapporto a problemi di origine anatomico e fisiologico, di ordine psicologico o ambientale, relativi a macchine utensili ed alla organizzazione del lavoro.

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