venerdì, 19 Aprile, 2024
Lavoro

Contratti: Confedilizia, aggiornate retribuzioni portieri e regole pacchi

Aggiornate per l’anno 2022 le retribuzioni per i dipendenti da proprietari di fabbricati. È quanto convenuto dalle Parti Sociali firmatarie della contrattazione nazionale di settore: Confedilizia, in rappresentanza della proprietà edilizia, e i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Dando seguito alle previsioni dell’Accordo di rinnovo del Contratto nazionale sottoscritto nel 2019, è stato definito, spiega in una nota Confedilizia, un ulteriore aumento di 5 euro lordi mensili (che si aggiungono all’incremento salariale di 50 euro erogati nel 2020 e nel 2021) con decorrenza dal 1° gennaio 2022 sul salario conglobato dei lavoratori inquadrati nei profili A3/A4 e riparametrati per gli altri profili. Sono state dunque aggiornate le tabelle retributive.

Dopo lunghe trattative – e alla luce delle risultanze dei lavori di una specifica Commissione tecnica – si è deciso di rinviare al prossimo rinnovo contrattuale l’estensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa fornite dall’Ente Bilaterale del comparto Cassa Portieri a favore dei familiari dei lavoratori.
Le Parti Sociali hanno quindi provveduto alla stesura del testo contrattuale aggiornato. Fra le importanti novità del 2022, si segnala la nuova disciplina concernente il ritiro e la distribuzione dei pacchi, mansione sempre più ricorrente tra i dipendenti da proprietari di fabbricati correlata alla crescita esponenziale dell’e-commerce.

Il Contratto Collettivo, con una disposizione valida dall’1.1.2022, ha stabilito che il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione del lavoratore al quale è affidato l’incarico, un luogo idoneo alla conservazione e alla custodia dei pacchi.

Nell’ipotesi in cui ciò non possa essere garantito, il datore di lavoro ne deve dare comunicazione ai singoli condòmini, e, conseguentemente, al lavoratore (di solito, il portiere) potrà essere assegnato il compito di ritirare e con-segnare i pacchi solo in presenza di una specifica delega ed esonero di responsabilità alla custodia rilasciatagli per iscritto dal singolo condomino. Anche il datore di lavoro dovrà ricevere dal condomino analoga manleva di responsabilità per poter autorizzare il lavoratore a svolgere tale mansione.
Il testo contrattuale può essere richiesto alle singole Organizzazioni stipulanti il Contratto nazionale oppure ne può essere prenotata una copia tramite Ebinprof.

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