martedì, 30 Aprile, 2024
Lavoro

Burocrazia & imprese, incognite sull’indennizzo da ritardo

La Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e media impresa (meglio nota con l’acronimo, Cna) nel 2017 ha proposto una interessante indagine sul rapporto tra micro e piccole imprese e Pubblica Amministrazione dal titolo “Le Pmi alle prese con la burocrazia”. Secondo il 62,4% degli intervistati la burocrazia è tra i principali vincoli alla competitività: le norme sono complesse e in alcune aree del Paese la lentezza nell’ottenere risposte è vissuta come il principale problema nel rapporto tra imprese e Pa.

Nell’ultimo triennio la situazione non è affatto migliorata. Anzi sono emersi ulteriori problemi. E se, attraverso qualche novella legislativa, qualche timido passo in avanti è stato compiuto, le istituzioni non hanno avuto il coraggio e la forza necessaria per andare avanti.

L’articolo 28 della legge 9 agosto 2013, n. 98 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto per l’interessato di chiedere un indennizzo, sino alla somma massima di euro duemila, per il “semplice ritardo” della pubblica amministrazione, nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati a istanza di parte, precisando, in prima applicazione e in via sperimentale, che l’efficacia di tale istituto avviene esclusivamente per i procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio di un’attività d’impresa iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge (21 agosto 2013).

Il ritardo nella conclusione del procedimento viene considerato un costo, dal momento che il fattore “tempo” costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di qualsiasi iniziativa del richiedente, condizionandone la relativa convenienza. In questa prospettiva, infatti, ogni incertezza sui tempi di realizzazione di un investimento o, comunque, di un’iniziativa apprezzabile dall’ordinamento, si traduce nell’aumento del c.d. “rischio amministrativo”.

Fin qui tutto normale, se non fosse per un non trascurabile dettaglio, e cioè che le norme richiamate prevedono che, decorsi 18 mesi, sulla base del monitoraggio relativo all’applicazione, siano stabiliti la conferma, la rimodulazione o la cessazione delle disposizioni in questione con regolamento emanato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata.

Cosa non va? Il regolamento, a tutt’oggi, risulta non essere stato ancora emanato. Di qui l’interrogazione a risposta scritta al Ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, presentata dal deputato Manfred Schullian del Gruppo Misto – Minoranze Linguistiche per sapere quali siano i risultati del monitoraggio effettuato e quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare con riferimento alla conferma, alla rimodulazione o alla cessazione delle disposizioni previste.

Un’ultima considerazione. Il mancato tempestivo esercizio dell’attività amministrativa da “mero ritardo” non richiedendo la prova dell’esistenza del pregiudizio di natura patrimoniale comporta la sola dimostrazione del ritardo (onere di allegazione dei fatti); tale circostanza comporta che il giudice provvede senza margine di valutazione alla determinazione dell’indennizzo in relazione ai giorni trascorsi, non potendo darsi ingresso ad altre valutazione sulla determinazione (imputazione) del ritardo. Una conferma della norma stimolerebbe la Pa ad essere più attenta alle istanza dei cittadini…

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