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Artigianato, Cna: il Mimit chiarisce l’applicazione della nuova disciplina sull’uso del termine “artigianale”

Costantini, Granelli e Basso: la qualifica di artigiano è una condizione giuridica riconosciuta dalla legge, non uno slogan pubblicitario
sabato, 27 Giugno 2026
2 minuti di lettura

Le FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) sulla nuova disciplina che regola l’utilizzo del termine “artigianale” rappresentano un importante contributo per chiarire l’ambito di applicazione della legge n. 34 del 2026 e fornire indicazioni operative alle imprese. È il giudizio espresso dal presidente della CNA, Dario Costantini, dal presidente di Confartigianato, Marco Granelli, e dal presidente di Casartigiani, Giacomo Basso.

Tutela di prodotti e talenti

Accogliamo con favore i chiarimenti forniti dal Ministero”, affermano i tre presidenti, “perché contribuiscono a fugare dubbi interpretativi e a definire con equilibrio il perimetro della norma. La legge tutela il valore autentico dell’artigianato italiano e garantisce maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori, senza limitare la libertà d’impresa né impedire alle aziende di valorizzare la qualità, la tradizione o la lavorazione manuale dei propri prodotti”.

Imprese iscritte all’Albo

La legge stabilisce che il termine “artigianale”, così come ogni richiamo all’artigianato, possa essere utilizzato nella promozione di prodotti e servizi esclusivamente dalle imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane. Le FAQ precisano che la norma tutela una specifica qualifica giuridica e imprenditoriale e non il semplice ricorso a lavorazioni manuali o tradizionali.

Il caso del gelato “artigianale”

Tra gli esempi riportati dal Ministero figura il settore alimentare. Un bar che produce internamente il proprio gelato ma non è iscritto all’Albo non potrà pubblicizzarlo come “gelato artigianale”; potrà invece utilizzare definizioni come “gelato di produzione propria”, “gelato fatto ogni giorno” o “preparato con lavorazioni tradizionali”. Diverso il caso di un esercizio che commercializza gelato proveniente da un’impresa artigiana iscritta all’Albo: in tale circostanza il prodotto potrà essere correttamente presentato come “artigianale”, purché sia possibile dimostrarne la provenienza.

Pasta “fatta a mano”, nuove regole

Le FAQ affrontano anche il tema delle lavorazioni manuali. Una grande azienda che realizza pasta confezionata attraverso alcune fasi produttive svolte a mano non potrà indicare in etichetta la dicitura “pasta artigianale” se non possiede la qualifica di impresa artigiana. Potrà tuttavia valorizzare il prodotto con espressioni quali “fatto a mano”, “lavorato secondo tradizione”, “realizzato con strumenti tradizionali”, “autentico della tradizione italiana” o “di qualità”.

Dai mobili ai liquori

Particolare attenzione è dedicata anche ai prodotti che incorporano componenti o ingredienti realizzati da imprese artigiane. Un produttore di mobili che utilizza maniglie forgiate da un laboratorio artigiano non potrà definire “artigianale” l’intero mobile se non è iscritto all’Albo, ma potrà evidenziare l’origine artigiana dello specifico componente. Lo stesso principio si applica a un liquore prodotto industrialmente che utilizza ingredienti provenienti da imprese artigiane: il riferimento all’artigianalità può riguardare l’ingrediente, non il prodotto nel suo complesso.

E-commerce e provenienza

I chiarimenti ministeriali interessano inoltre commercianti, negozi e piattaforme e-commerce, che potranno continuare a vendere e promuovere prodotti artigianali realizzati da imprese artigiane, a condizione che ne sia dimostrabile la provenienza. Analogamente, hobbisti e produttori occasionali presenti in fiere e mercatini potranno descrivere i propri manufatti come “fatti a mano”, “realizzati personalmente”, “creati con tecniche tradizionali” o “pezzi unici”, senza però utilizzare il termine “artigianale” in assenza della qualifica prevista dalla legge.

Consumatori e provenienza prodotti

Le FAQ chiariscono infine che la nuova disciplina non modifica le normative speciali già vigenti, comprese quelle relative alla birra artigianale e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) dei prodotti artigianali e industriali. “La qualifica di artigiano”, concludono Costantini, Granelli e Basso, “non è uno slogan pubblicitario ma una condizione giuridica e imprenditoriale riconosciuta dalla legge. La nuova disciplina rafforza la tutela dei consumatori e valorizza il patrimonio di competenze, professionalità e saper fare che rende unico l’artigianato italiano”.

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