“Con il nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri e di imminente pubblicazione, il regime fiscale delle società cooperative cambia statuto: dal confinamento nell’ambito delle agevolazioni viene ricondotto ai regimi speciali. È un passaggio che modifica il quadro interpretativo e ristabilisce un principio essenziale: la fiscalità cooperativa non è un favore concesso dal legislatore, ma la coerente traduzione tributaria di un modello di impresa strutturalmente diverso da quello lucrativo”. Lo afferma Matteo Bianchi, consigliere d’amministrazione della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili.
“Questo riconoscimento – aggiunge – trova un fondamento giurisprudenziale preciso nella sentenza n. 116/2025 della Corte costituzionale, che ha offerto una lettura più articolata e sistematica dell’art. 45, primo comma, Cost. degli ultimi decenni. La Consulta ha chiarito che, mentre rispetto all’iniziativa economica privata l’utilità sociale si pone come principio limitante — un vincolo imposto dall’esterno — alla cooperazione la Costituzione riconosce una funzione sociale come elemento connaturale al modello organizzativo, in quanto ‘generativo di democrazia economica e mutualità’. La cooperativa non è un’impresa lucrativa cui si sovrappone una finalità sociale, il TUIR ne prende atto”.
“Se il legislatore ha deciso di ricollocare la fiscalità cooperativa tra i regimi speciali – osserva Bianchi – quella scelta porta con sé un significato giuridico preciso, non riducibile a mero adeguamento redazionale. La differenza tra agevolazione e regime speciale è infatti sostanziale. Le cooperative non operano con la stessa libertà patrimoniale delle società di capitali orientate alla massimizzazione del profitto. Una parte significativa degli utili deve essere accantonata a riserva; le riserve indivisibili non possono essere distribuite ai soci, né durante la vita della società né al suo scioglimento; il patrimonio residuo è devoluto ai fondi mutualistici o allo Stato. Si tratta cioè di un patrimonio vincolato, destinato a finalità collettive, di continuità e di sviluppo intergenerazionale”.
Per questa ragione – sottolinea il consigliere d’amministrazione della Cnpr -, il regime fiscale delle cooperative non può essere rubricato come tax expenditure. Non si tratta di un premio, né di una deroga eccezionale, ma del modo con cui l’ordinamento misura correttamente la capacità contributiva — ai sensi dell’art. 53 Cost. — di imprese gravate da vincoli civilistici specifici. La Corte costituzionale ha del resto ricordato che la funzione sociale della cooperativa si estrinseca nella ‘congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile’: una struttura economica che per sua natura non genera la stessa ricchezza liberamente disponibile che genera l’impresa lucrativa. Il trattamento fiscale, quindi, deve controbilanciare un assetto patrimoniale costituzionalmente riconosciuto”.
“Le implicazioni operative – evidenzia – sono immediate. Se il regime cooperativo è qualificato come disciplina di sistema, diventa molto più difficile sostenere — nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e nel contenzioso tributario — che il suo utilizzo possa integrare un vantaggio indebito o un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10‑bis legge n. 212/2000. Una regola che il legislatore riconosce come strutturale, e che la Corte costituzionale ha ricondotto a un mandato costituzionale di «perdurante attualità», non può essere trattata come un’anomalia da comprimere. Si riduce così uno dei terreni su cui, negli anni, si sono alimentate contestazioni spesso fondate più su un pregiudizio culturale che su una corretta lettura dell’ordinamento”.
“La direzione – ribadisce Bianchi – è coerente con il quadro europeo, che da tempo riconosce la specificità dell’economia sociale di mercato e chiede agli Stati membri quadri normativi coerenti con essa. Il riconoscimento operato dal nuovo TUIR è il primo atto di un percorso che la stessa Costituzione, come giustamente ricordato dalla Corte costituzionale, impone di completare. La sentenza n. 116/2025 ha sancito che il mandato di promuovere e favorire la cooperazione ‘con i mezzi più idonei’ mantiene ‘perdurante attualità’: non è una clausola programmatica esaurita nella legislazione del secolo scorso, ma un vincolo tuttora vigente sul legislatore ordinario.
Affermare che la fiscalità cooperativa è disciplina di sistema – conclude – impegna l’ordinamento a trarne le conseguenze fino in fondo. A partire dal tema del trattamento fiscale delle riserve indivisibili”.





