giovedì, 19 Dicembre, 2024
Società

Cdm: nessun beneficio penitenziario per i non collaboratori di giustizia

Su proposta del ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge con due interventi in materia di ordinamento penitenziario e di riforma del processo penale. Uno dei punti chiave del provvedimento mira ad assicurare, entro il termine dell’8 novembre indicato dalla Corte costituzionale al Parlamento, una risposta al monito contenuto nell’ordinanza n.97 del 2021, riguardante il divieto di benefìci penitenziari a detenuti per gravi reati che non collaborino con la giustizia.

Il testo indica requisiti stringenti per recepire i rilievi dei giudici della Consulta e allo stesso tempo impedire che siano ammessi a misure premiali soggetti che possano avere ancora collegamenti con il contesto criminale di provenienza. Il decreto tiene ampiamente conto della proposta di legge, relativa all’art. 4bis dell’ordinamento penitenziario, già approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura e si concentra soprattutto sui presupposti per la concessione di tali benefici: per il condannato per i reati cosiddetti ostativi, non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento, ma si introducono elementi specifici che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il rischio di ripristino di tali contatti.

Nessun automatismo, dunque, nel meccanismo di concessione dei benefici penitenziari, secondo le indicazioni della Corte costituzionale, ma sono altresì assicurate le garanzie di sicurezza attraverso un procedimento rafforzato di valutazione delle richieste, che prevede anche l’obbligo da parte del giudice di sorveglianza di acquisire plurimi pareri, compreso quello del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo.

E ancora, il testo introduce modifiche in tema di concessione della liberazione condizionale (la richiesta potrà essere presentata dopo aver scontato 30 anni di pena) e prevede una norma transitoria per detenuti che abbiano commesso reati prima dell’entrata in vigore della riforma. Un altro punto del decreto-legge riguarda la riforma del processo penale e del sistema sanzionatorio. A fronte di preoccupazioni prospettate da operatori del sistema giudiziario sull’impatto delle nuove norme, si stabilisce, nel pieno rispetto della cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il rinvio dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.150/2022 per un tempo non superiore a due mesi.

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