Con l’approvazione il 20 maggio scorso del Disegno di Legge 2604 (convertito con modificazioni del D.L. 24 marzo 2022 n. 24), a cui è stato aggiunto l’art. 9bis che equipara la formazione in Videoconferenza (FAD sincrona) alla didattica in aula in materia di salute e sicurezza sul lavoro, viene superato quanto previsto dalla legge 215/2021 che prevedeva, tra l’altro, una formazione obbligatoria “in presenza” per le figure chiamate a gestire la Salute e Sicurezza sul Lavoro, tra cui anche i Datori di Lavoro, per i quali non era previsto alcun onere formativo.
I manager del Servizio Sanitario Nazionale, 101 ASL e 86 Aziende Ospedaliere, possono tirare un sospiro di sollievo anche perché nei loro confronti vigeva già, a conferma che il comparto Sanità è uno dei più complessi nel mondo del lavoro, se non il più complesso, quanto indicato dalla Conferenza Stato Regioni nel documento n. 79 del 16/05/2019, dove formazione di 200 ore in materia di Sanità Pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, propedeutici all’inserimento nell’Elenco degli idonei a D.G. con un modulo di 24 ore dal titolo suggestivo “Gestione delle risorse umane e BENESSERE ORGANIZZATIVO” senza però alcun esplicito riferimento alla SSL.
A questo punto occorrerà ampliare tali argomenti includendo la gestione della prevenzione per la SSL, senza tralasciare ovviamente i temi più scottanti: rischi interferenti (DUVRI), Lavoro irregolare che equivale al lavoro insicuro, dovuto a tempi di lavoro, prosecuzione dei turni, deficit organizzativi e gestione dell’elemento umano.
Il Disegno di Legge contiene, infatti, per buona pace anche dei dirigenti, dei preposto e degli stessi lavoratori, disposizioni per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della fine dello stato di emergenza, e l’Art. 9bis disciplina proprio la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Tale formazione potrà essere erogata in diverse modalità: in presenza e a distanza, utilizzando la videoconferenza in modalità sincrona, fatta eccezione per tutte quelle attività formative in cui siano previste, per legge e in base all’accordo Stato-Regioni, prove pratiche e addestramento da svolgersi obbligatoriamente in presenza.
Tale orientamento è stato auspicato anche da Federsanità durante il recente corso di formazione svoltosi qualche giorno fa a Roma nella Sala Folchi dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata proprio sulla responsabilità degli organi di vertice in Sanità.
Allo stato attuale non esiste una definizione normativa del temine “videoconferenza”. L’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 (Allegato I) e la Circolare Ministero dell’Interno del 22 giugno 2016 hanno definito la videoconferenza sincrona quale strumento di erogazione della formazione equiparabile alla formazione di tipo “residenziale”, modalità formativa che poteva essere utilizzata per la formazione in SSL anche prima dell’emergenza in atto.
La stessa Circolare riporta: Streaming sincrono (videoconferenza): è un evento formativo, veicolato attraverso supporto multimediale, che prevede la compresenza temporale di discenti e docenti, che interagiscono tra loro tramite un mezzo di comunicazione (modalità sincrona), presso più sedi individuate dal Soggetto Organizzatore, che provvede direttamente alla gestione delle presenze. NOTA: Risulta evidente che la videoconferenza sincrona, con la presenza contemporanea e documentata di discenti e docenti, con la possibilità di interazione tramite strumenti quali videocamera, microfono, sia equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula potendosi connotare come attività di tipo “residenziale”. Tali attività sono organizzate stabilendo orari precisi di inizio e fine evento e i sistemi attuali consentono inoltre il tracciamento delle persone loggate nella piattaforma.
Conclusioni In base a quanto sopra esposto si ritiene che, in base alle disposizioni normative attualmente in essere in questo periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, fatte salve le caratteristiche tecniche necessarie per garantire la tracciabilità di tutti i partecipanti e la costante interazione in tempo reale tra loro, le attività formative organizzate con le modalità della videoconferenza sincrona devono ritersi equiparate a tutti gli effetti alla formazione in presenza e quindi idonee a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza.