Il caso della donna che si è cosparsa di benzina per poi darsi fuoco davanti al Tribunale per i Minorenni di Mestre ha riportato al centro dell’attenzione il tema dei rapporti tra i coniugi quando il legame si rompe e le conseguenze ricadono sui figli.
Per Marco Griffini, presidente di “Amici dei Bambini” – organizzazione nata oltre trent’anni fa da un movimento di famiglie adottive e affidatarie – la vicenda in questione si pone sullo stesso livello di altre storie “in cui pare che ogni possibilità di dialogo fra istituzioni e famiglie in difficoltà si sia interrotta”.
In questo frangente uno sforzo per riportare la serenità nei rapporti potrebbe essere rappresentato dalla introduzione del cd. “avvocato del minore”.
Della introduzione a regime di questa figura se ne stava occupando l’ex ministra della Disabilità e della famiglia del Governo Conte I, Alessandra Locatelli (Lega) che aveva annunciato di voler rivedere l’intero sistema degli affidi e delle case famiglia all’indomani dei presunti affidi illeciti avvenuti a Bibbiano. L’esperienza dell’esecutivo giallo-verde è poi naufragata con la conseguenza che il dicastero è stato affidato alla renziana Elena Bonetti.
È stata la legge 149/ 2001 ad affermare espressamente l’obbligo della difesa e della rappresentanza processuale dei minori in particolare nei giudizi di adozione ed in quelli relativi alla potestà genitoriale. Una previsione normativa che è rimasta priva di un riscontro oggettivo nella prassi attuativa, dal momento che al dettato legislativo non è seguita un’adeguata disciplina, per delinearne le modalità applicative. Tuttavia, in assenza di linee guida comuni, i diversi Tribunali per i Minorenni hanno adottato interpretazioni differenti.
Presidente Griffini, chi è e di cosa si occupa il famigerato “avvocato del minore”, così come inteso dalla sua associazione?
“Riteniamo, in buona sostanza, che sia necessario colmare il vuoto normativo in tema di difesa del minore e, nel rispetto degli artt. 1, 5 e 9 della Convenzione di Strasburgo del 1996 (Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori) estendere le categorie di applicazione dei principi sulla difesa del minore a tutti i procedimenti in cui siano coinvolti i loro interessi”.
E quindi?
“La nostra legge (la 184/1983) prevede infatti solo la nomina dell’avvocato del minore nel contesto di procedimenti di adottabilità, mentre Ai.Bi. ritiene che dovrebbe prevedersi la nomina come obbligatoria dal momento in cui il minore viene per qualsiasi motivo a vivere delle difficoltà che necessitino di un intervento istituzionale sul nucleo familiare perché in linea astratta tutte le volte che il nucleo familiare ha bisogno di sostegno psicologico, anche temporaneo, dovrebbe avere anche un sostegno legale. Questo tanto più se si considera che gli interessi del minore e quelli dei genitori sono spesso, proprio in quelle situazioni che determinano necessità di sostegno o allontanamento anche temporaneo dei bambini e ragazzi dal nucleo familiare, oppure allontanamento dei genitori da casa, situazioni di conflitto di interesse”.
Sul piano concreto ciò che cosa comporta?
“Il minorenne non può nominare un proprio avvocato, quindi deve essere la legge a prevederne la nomina. L’avvocato potrebbe e dovrebbe monitorare l’andamento del collocamento dei minorenni in affidamento familiare o in comunità familiari e studiare tutta la situazione pre-durante e post collocamento di ogni minore fuori famiglia, così da promuovere ogni azione a protezione dei suoi interessi e diritti”.