È in vigore dal 1° marzo scorso il nuovo contratto collettivo siglato da Conflavoro Pmi e Fesica Confsal, rivolto agli Ortofrutticoli e Agrumari. “Ci occupiamo ancora una volta di un settore – sottolineano il segretario generale della Fesica Confsal Bruno Mariani ed il presidente di Conflavoro Roberto Capobianco – che vive di forte stagionalità e che necessita della massima semplificazione, in particolar modo per soddisfare esigenze produttive e orarie imprevedibili, andando quindi a considerare l’orario di lavoro come media plurisettimanale. Sempre garantito il massimo rispetto del lavoratore, anche questo Ccnl ha nella meritocrazia e nei vantaggi della bilateralità due dei suoi maggior punti cardine.
Si tratta – spiegano Mariani e Capobianco – di un contratto collettivo nazionale che migliora le condizioni dei lavoratori all’interno e all’esterno dei luoghi di lavoro, favorisce l’innovazione ed aumenta la competitività delle imprese e la tutela dei lavoratori. Una formazione di qualità dell’intera durata lavorativa, inoltre, fornisce risposte adeguate alle esigenze moderne”. “Tenendo in considerazione i settori disciplinati dal presente Ccnl, nei quali possono verificarsi picchi di attività legati alle differenti stagioni, l’istituto della stagionalità è sicuramente un interessante valore aggiunto, attraverso il quale è possibile assumere lavoratori a tempo determinato senza limiti e apprendisti anche a tempo determinato – si legge in una nota -.
È possibile assumere a tempo determinato sei dipendenti nelle singole unità produttive con in forza fino a dieci dipendenti a tempo indeterminato, apprendisti e lavoratori assunti con contratto di reinserimento in forza al momento dell’assunzione. I lavoratori a tempo determinato hanno diritto ad un trattamento economico composto dalle retribuzioni tabellari di riferimento e da un’indennità pari a 29,81 per cento sostitutiva di: ferie, tredicesima, quattordicesima, ex festività e festività nazionali infrasettimanali”. Altra novità inserita nel Ccnl Ortofrutticoli e Agrumari è il contratto di reinserimento (Art. 25 bis) stipulabile anche a tempo determinato. “Un elemento di spessore, soprattutto in considerazione della sua funzione di reinserimento nel mondo del lavoro – prosegue la nota -.
Il Ccnl in questione apporta anche delle migliorie alla disciplina delle trasferte (Art. 45), definendo la trasferta e stabilendo la necessaria corresponsione di una diaria giornaliera di importo da concordare attraverso la contrattazione di 2° livello o, in assenza, tramite regolamento interno aziendale che non potrà comunque stabilire un importo inferiore a 40 euro al giorno. Vitto e alloggio (art.45 bis): elemento caratterizzante del Ccnl, viene fissata un’indennità pari al 25% della retribuzione qualora l’impresa non provveda direttamente alla loro fornitura.
Qualora invece l’impresa vi provveda direttamente è stabilito, in caso di assenza di normative locali, il valore per vitto ed alloggio”. Come negli ultimi Ccnl sottoscritti da Conflavoro Pmi e Fesica Confsal, anche in questo contratto è stato disciplinato il preavviso attivo (Art. 51 bis) inteso come periodo volto al ricollocamento del lavoratore nel mercato del lavoro, attraverso l’interazione tra datore di lavoro ed ente bilaterale.